Siringhe, cerotti e termometri: tutti strumenti ‘del mestiere’ che possono essere deducibili. Come funziona, chi può godere delle detrazioni e quanto gli viene riconosciuto
Sono molti e diversi i dispositivi medici che possono trovare spazio tra le spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Su questo la Circolare del Ministero della Salute n. 20 del 13 maggio 2011 ha fatto chiarezza; tuttavia, in assenza di un elenco ben strutturato, ogni anno l’argomento risulta essere controverso. Ecco una guida per chiarire l’argomento.
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QUALI DISPOSITVI MEDICI SONO DETRABILI NELLA DICHIARAZIONE 2018?
Un dispositivo medico è un’apparecchiatura, uno strumento o un dispositivo che ha una finalità diagnostica e/o terapeutica. Più specificatamente viene definito dispositivo medico quello strumento che ha le seguenti caratteristiche:
In realtà un elenco non esaustivo del Ministero della Salute ha fornito qualche indicazione più precisa al fine di agevolare il contribuente. Da questo risulta che i Dispositivi Medici (MD) e Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) più comuni e sicuramente detraibili sono:
Invece, sono detraibili tra i Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:
Inoltre sul sito del Ministero della Salute è disponibile un database dei dispositivi medici consultabile tramite criterio di ricerca.
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DETRAZIONE DISPOSITIVI MEDICI: QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE?
Per i dispositivi medici, il diritto alla detrazione subentra quando nello scontrino o nella fattura risulti chi sostiene la spesa e una descrizione accurata dell’apparecchio che deve obbligatoriamente essere contrassegnato dalla marcatura CE. Invece per i dispositivi medici presenti nell’elenco ministeriale, il contribuente deve conservare soltanto il certificato che attesti la marcatura CE.
DISPOSITIVI: AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI
Per quanto riguarda la classificazione dei dispositivi e dunque la conseguente detraibilità, la Conferenza Stato-Regioni, come riporta Doctor33, è stata chiamata di recente a esaminare l’accordo sullo schema di decreto del Ministro della Salute. Nel corso dell’incontro, sono stati eliminati i codici relativi ai dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (garze paraffinate e altri componenti). Invece tra i codici aggiunti quelli relativi a dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta; dispositivi per medicazioni generali e specialistiche; dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi; dispositivi di protezione e ausili per incontinenza; apparecchiature sanitarie e relativi componenti; dispositivi maternità (biberon, tettarelle, azoto liquido).
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