«I giudici in caso di contenzioso chiedono al paziente se è stato correttamente informato. Ma come si fa a saperlo? Un video, un audio, un consenso scritto in presenza dei testimoni? Questo è quello che vorremmo sapere» così il Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi sulla Legge 219 del 2017
«Mai più casi come Eluana Englaro» commenta l’avvocato Domenico Pittella, esperto in responsabilità sanitaria e diritto assicurativo, riferendosi alla Legge n. 219 del 2017 sul “Consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento” emanata circa sei mesi fa. Una Legge che «attribuisce un nuovo diritto», spiega l’avvocato e che «in altri Paesi come la Germania è già in vigore dal 2013. Bisognerebbe che i nostri organi politici e istituzionali facessero riferimento alla riforma tedesca ed a come questa è stata attuata».
LEGGI ANCHE: IN VIGORE IL “BIOTESTAMENTO”: COSA CAMBIA PER I MEDICI DAL 31 GENNAIO
Non solo Eluana, ma anche Walter Piludu, Piergiorgio Welby, Davide Trentini, Dominique Velati e infine Dj Fabo, sono tutti nomi che fanno parte di quella schiera di pazienti terminali che hanno fatto riflettere l’opinione pubblica sulla necessità o meno di chiedere una morte dignitosa. «Il problema è che trattandosi di una Legge che ricorre a pochi mesi fa – prosegue Pittella – è ancora in fase di prima attuazione, ed è per questo che molti aspetti rimangono poco chiari, soprattutto per i medici. Sicuramente questa legge protegge il professionista da un coinvolgimento sia penale che civile perché il consenso del paziente fornisce una garanzia, ma è anche vero che certi aspetti della normativa vanno chiariti».
«La possibilità del paziente di autodeterminarsi è fondamentale», interviene Filippo La Torre, Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC). «Tuttavia per il medico, in particolare per il chirurgo, la legge rimane oscura in alcuni parti. È importantissimo che il medico sia chiaro nei confronti del paziente e lo debba informare dovutamente. Il problema è che non esiste ancora una linea guida su come fare. Il dialogo con il paziente va bene, l’informazione corretta va bene, il problema principale è delineare esattamente quando questo consenso è veramente corretto. I giudici in caso di contenzioso la prima cosa che fanno è chiedere al paziente se è stato correttamente informato, come si fa a saperlo? Una videata, una registrazione, un consenso scritto e controfirmato in presenza dei testimoni? Questo è quello che vorremmo sapere di preciso».
«La legge non ha chiarito tutti gli aspetti perché è stata emanata a fine legislatura – spiega l’avvocato Pittella -. Se non fosse stata approvata in quel momento non lo sarebbe stata più, quindi il legislatore ha preferito formare una legge che regolasse i punti più importanti su cui c’era concordia anziché rinviare ancora a data da destinarsi».
LEGGI ANCHE: PAZIENTE INFORMATO? ECCO COME DIVENTARLO
In questo quadro sembrerebbe essere l’obiezione di coscienza il tema più complicato che alle spalle ha un vuoto normativo e procedurale ancora lontano dall’essere definito. «Il medico può rifiutare i trattamenti richiesti dal paziente qualora contrastino con il suo credo religioso e culturale?», chiede l’avvocato. «Su questo la legge ancora non si pronuncia. Pensiamo al caso dei testimoni di Geova che rifiutano le emotrasfusioni: se lo faranno con delle DAT andrà rispettata quella scelta oppure no? Io credo che il medico debba rifiutare trattamenti incongruenti oppure contrastanti con il codice deontologico che lo riguarda, ma sono problemi delicatissimi che non si possono risolvere facilmente, le soluzioni eventuali andranno vagliate e studiate approfonditamente».