I giudici di Palazzo Spada sottolineano che le Linee guida sono mere “raccomandazioni” e non “prescrizioni cogenti”. Ma sottolineano che la prescrizione di un farmaco, anche nell’attuale emergenza epidemiologica, deve fondarsi su un serio approccio scientifico e non può affidarsi ad improvvisazioni del momento
Un’importante sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato, la 946/2022, conferma che i medici di medicina generale, nel prescrivere un farmaco, possano discostarsi dalle Linee guida che sono mere “raccomandazioni” e non “prescrizioni cogenti”. Pongono tuttavia un paletto, cioè che devono esistere “solide o, quantomeno, rassicuranti prove scientifiche di sicurezza ed efficacia del farmaco prescritto, sulla base dei dati scientifici, pur ancora parziali o incompleti, ai quali possa ricondurre razionalmente il proprio convincimento prescrittivo rispetto alla singolarità del caso clinico”.
Le Linee guida, secondo i giudici di Palazzo Spada, sono dunque “semplici indicazioni orientative” in quanto “parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale”.
La sentenza mette un punto sul dibattito avviato in questi mesi di emergenza Covid, una malattia nuova e senza protocolli di cura ufficiali, su quanto la libertà prescrittiva del medico possa spingersi. Su questo i giudici scrivono parole chiare: «La prescrizione del farmaco – aggiungono – anche nell’attuale emergenza epidemiologica, e tanto più nell’ovvia assenza di prassi consolidate da anni per la solo recente insorgenza della malattia, deve fondarsi su un serio approccio scientifico e non può affidarsi ad improvvisazioni del momento, ad intuizioni casuali o, peggio, ad una aneddotica insuscettibile di verifica e controllo da parte della comunità scientifica e, dunque, a valutazioni foriere di rischi mai valutati prima rispetto all’esistenza di un solo ipotizzato, o auspicato, beneficio».
Tuttavia nella sentenza si spiega che non si vuole «negare che l’esperienza clinica dei singoli medici a livello territoriale sia preziosa e fondamentale per la ricerca scientifica nella lotta contro il Sars-CoV-2, anzi, ma proprio per questo i risultati e i dati di questa esperienza non possono essere sottratti ad un rigoroso approccio scientifico che consenta, anche in condizioni di emergenza epidemiologica, di valutare comunque la sicurezza e l’efficacia del farmaco, non affidabile certo individualmente e solamente al buon senso o addirittura al caso».
Nelle motivazioni della sentenza si legge che la Circolare ministeriale contestata in giudizio “costituisce un documento riassuntivo ed indicativo delle migliori pratiche che la scienza e l’esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato” e che “il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, è ben libero di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite”.
Ma, scrivono ancora i giudici, «la prescrizione di farmaci non previsti o, addirittura, non raccomandati dalle Linee guida non può dunque fondarsi su un’opinione personale del medico, priva di basi scientifiche e di evidenze cliniche, o su suggestioni e improvvisazioni del momento, alimentati da disinformazione o, addirittura, da un atteggiamento di sospetto nei confronti delle cure “ufficiali”. Poche settimane fa, con decreto monocratico del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, il Consiglio di Stato aveva sospeso la sentenza con la quale il Tar Lazio aveva annullato il contenuto della circolare del Ministero della Salute in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2, nella parte in cui si prevede una “vigile attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo. Anche in quell’occasione il Consiglio di Stato, aveva sottolineato che il documento ministeriale contiene ‘raccomandazioni’ e non ‘prescrizioni’ cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto».
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