L’azienda sanitaria è tenuta ad assicurarsi attivamente che i medici godano delle ferie maturate. In caso contrario l’operatorie sanitario ha diritto a un indennizzo
L’azienda è tenuta ad assicurarsi, in piena trasparenza, che l’operatore sanitario fruisca effettivamente delle ferie, ponendolo in condizioni di farlo ed informandolo chiaramente dell’eventuale rischio di perdere il diritto in caso di mancata fruizione alla cessazione del rapporto. In caso di contenzioso l’operatore sanitario non è tenuto a dimostrare di aver fatto richiesta di ferie e che queste gli sono state negate. L’onere della prova è infatti in capo all’azienda. La giurisprudenza riguardo al problema del pagamento delle ferie non godute da parte dei medici è piuttosto chiara. Vengono infatti ribaditi i principi comunitari per cui l’operatore sanitario ha diritto alle ferie e, qualora non venisse messo in condizioni di goderne, hanno diritto a un risarcimento.
Di recente il Tribunale Ordinario di Modena si è espresso a favore di un medico in pensione che, in tanti anni di lavoro, ha accumulato un numero straordinario di ferie maturate e non godute: oltre 200 giorni che gli sono stati risarciti con un’indennità, grazie al supporto del network legale Consulcesi & Partners, che ogni giorno raccoglie lo sfogo di migliaia di medici che, per carenze di organico e problemi organizzativi aziendali, si vedono annullati i loro piani ferie e sono costretti a rinunciare ai giorni di riposo.
In pratica, il dirigente sanitario pubblico ha comunque diritto a ricevere l’indennità delle ferie non godute sulla scorta dei principi comunitari affermati dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Stando proprio alla normativa comunitaria (art. 7, par. 2 direttiva n. 2003/88), questa indennità pecuniaria è condizionata esclusivamente al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro ed al mancato godimento di giorni di ferie, senza alcun altro vincolo che, qualora imposto dalla normativa nazionale o dalla contrattualistica di settore, sarebbe ritenuto in contrasto con la disciplina dell’Unione Europea.
Secondo la giurisprudenza in materia, neanche l’eventuale ruolo apicale dell’operatore sanitario, ad esempio un direttore di UOC, può incidere sul riconoscimento dell’indennità poiché, nel decidere di prendere le ferie, il dirigente deve comunque tener conto dell’organizzazione aziendale, peraltro mettendola al corrente in anticipo dell’intenzione di assentarsi. La linea scelta dai giudici sulla questione delle ferie non godute è talmente netta che, stando a quanto riferisce Consulcesi & Partners, le aziende sanitarie oggi sembrano preferire la strada della transazione anziché finire in tribunale. In sostanza agli operatori sanitari ricorrenti viene sempre più spesso riconosciuto un consistente importo economico, con conseguenti riflessi favorevoli anche sui futuri compensi previdenziali.
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