Il disegno di legge sul fine vita è stato approvato alla Camera. Ora spetterà al Senato esprimersi
La Camera ha approvato la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita con 253 voti a favore, 117 contrari ed un astenuto. L’obiettivo della legge è ben sintetizzato nel primo articolo, in cui si dà «la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita».
L’iter della legge, avviato il 13 dicembre 2021 dalla Camera, è stato difficoltoso, In pratica, il testo rende non più punibile il fine vita se praticato autonomamente dal paziente. Si tratta del suicidio medicalmente assistito, che è diverso dall’eutanasia che viene praticata dai medici. Il testo licenziato dalle commissioni recepisce la sentenza del 2019 della Corte costituzionale che ha chiesto al Parlamento di colmare il vuoto normativo, dopo essersi pronunciata sul caso di Marco Cappato, processato e poi assolto per avere aiutato Dj Fabo a morire. La sentenza aveva stabilito che non può essere punito chi agevola il suicidio di un malato terminale a patto che sussistano una serie di condizioni, tra cui l’irreversibilità della malattia, che questa sia fonte di gravi sofferenze, la piena coscienza del paziente e la sua dichiarata volontà di porre termine a tale condizione, il fatto che il malato sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno.
Sono posti una serie di paletti da una serie di modifiche apportate al testo generale che avevano come scopo quello di evitare che la proposta di legge naufragasse come il ddl Zan contro l’omofobia. Infatti, può chiedere il suicidio assistito il paziente maggiorenne, in grado di intendere di volere, che sia stato già coinvolto in un percorso di cure palliative e le abbia rifiutate. Deve essere affetto da una patologia irreversibile e da prognosi infausta, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili. Inoltre il paziente deve essere tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
La richiesta deve essere indirizzata dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il paziente. Spetterà poi al comitato di valutazione clinica dare il via libera. I medici e in genere il personale sanitario possono sollevare l’obiezione di coscienza. Però gli ospedali pubblici sono tenuti in ogni caso ad assicurare che sia possibile esercitare il diritto al suicidio assistito. Spetta alle Regioni il controllo. Inoltre, è espressamente riconosciuta l’esclusione della punibilità per i medici e il personale sanitario. Quindi gli articoli del codice penale 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) non si applicano ai sanitari che chiamati al suicidio assistito. Si tenta anche di rimediare al passato. Il testo prevede che non è punibile chi sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell’entrata in vigore della legge.
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