Lavoro 29 Marzo 2022 12:33

Fine stato di emergenza, cosa non cambia per i professionisti sanitari

Cosa succederà ai lavoratori della salute con l’uscita dallo stato di emergenza, in vigore da due anni. Alcuni obblighi restano, situazioni lavorative escono dal riconoscimento “emergenziale”

Fine stato di emergenza, cosa non cambia per i professionisti sanitari

Il 31 marzo 2022 finirà, dopo due anni e 159mila morti, lo stato di emergenza legato a Covid-19. In previsione del “ritorno alla normalità” auspicato, il Dl 24 del 24 marzo 2022 su “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” punta ad accompagnare popolazione e professionisti verso un progressivo riadattamento.

Nel decreto legge, che consta di 15 articoli in gran parte dedicati agli aspetti generali del post pandemia, alcuni articoli (8, 10 e 12) si focalizzano specificatamente sul personale sanitario. Dall’obbligo vaccinale ai doveri lavorativi di medici e professionisti sanitari. Esaminiamo cosa cambia.

Obbligo vaccinale

Nell’articolo 8 sono contenute le disposizioni sull’obbligo vaccinale per i sanitari. A differenza di tante altre misure adottate per contrastare il virus, questa non viene superata con la fine dello stato di emergenza e resta in vigore fino alla fine del 2022. Non solo per chi è impegnato in professioni di interesse sanitario, ma anche per gli studenti di corsi di laurea che prevedono tirocini pratici in strutture sanitarie o di assistenza. La sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione restano quindi una possibilità. Resta inoltre obbligatorio il vaccino per tutti coloro che si iscrivono all’Ordine professionale. Potrebbe esserci anche un’attenuazione di quanto previsto da parte della Corte costituzionale, ma per il momento le previsioni sono queste.

Lavoro e conferme

L’articolo 10 elenca tutte le disposizioni legislative che vengono prorogate, contenute in due allegati: l’allegato A fino al 31 dicembre 2022 e l’allegato B (fino al giugno 2022). Nel primo elenco, nello specifico, si prorogano fino a fine anno:

  • gli incarichi temporanei per i laureati in Medicina da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e personale sanitario;
  • temporaneo superamento di incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.

Nel secondo, si prorogano fino a giugno 2022:

  • i conferimenti di incarichi di lavoro autonomo e collaborazione continuativa e coordinata a dirigenti medici, veterinari e sanitari in generale in quiescienza;
  • il riconoscimento del servizio svolto da medici specializzandi in pandemia, che ora diventa strutturale e utile al conseguimento del diploma di specializzazione.

 

 

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