Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1758 del 13 aprile 2017 ha stabilito che lo svolgimento delle funzioni superiori e nello specifico di quelle primariali può prescindere anche dall’adozione di un atto organizzativo dell’Amministrazione. Non è, infatti, concepibile che la struttura sanitaria soffra di situazioni di “vacatio” quanto alla figura primariale e resti […]
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1758 del 13 aprile 2017 ha stabilito che lo svolgimento delle funzioni superiori e nello specifico di quelle primariali può prescindere anche dall’adozione di un atto organizzativo dell’Amministrazione. Non è, infatti, concepibile che la struttura sanitaria soffra di situazioni di “vacatio” quanto alla figura primariale e resti priva di un organo di vertice, posizione cui sono connesse complesse e delicate competenze e responsabilità, non fungibili con altre figure professionali e relative ad attività da garantire inderogabilmente, in quanto costituenti un servizio obbligatorio ed essenziale per la collettività. Naturalmente occorre la dimostrazione dell’effettivo espletamento delle funzioni corrispondenti al posto vacante.
Ne consegue che ove sussistano i presupposti, spettano, ai sensi dell’art. 29 2°c del DPR n. 761/1979, le differenze retributive per l’intero periodo di svolgimento delle superiori mansioni primariali.