La responsabilità contabile amministrativa del medico
Sono un medico farmacista responsabile della struttura farmaceutica presente nella mia azienda ospedaliera. Lo scorso anno, a causa sicuramente di una carenza organizzativa interna, alcuni prodotti di particolare valore economico depositati presso la farmacia sono scaduti, e quindi risultati inutilizzabili. La casa farmaceutica non ha acconsentito alla sostituzione, sia a causa dell’eccessivo tempo trascorso e sia perché non si trattava del primo caso. Lo scorso mese ho ricevuto dalla mia azienda ospedaliera un preavviso sul fatto che sarei stato chiamato a rispondere del danno procurato pari al costo di tali farmaci. Ho subito presentato una denuncia alla mia assicurazione, ove sono assicurato per la mia colpa grave. Purtroppo il mio assicuratore mi ha respinto la denuncia, affermando che “non si tratta di un danno fisico o materiale correlato alla mia attività sanitaria”. Credevo di aver stipulato una polizza di responsabilità completa, ma mi accorgo che non lo è affatto. Devo prendermela con gli assicuratori o… con me stesso?
Lei tocca un tema poco conosciuto ma che emerge ricorrentemente quando un dirigente sanitario del SSN incappa in questo tipo di responsabilità. La situazione è questa: il medico del SSN è un dipendente della pubblica amministrazione. In questa posizione egli risponde dei danni che direttamente o indirettamente può procurare alla sua azienda di appartenenza (limitatamente al caso di colpa grave). I danni che il medico può procurare sono normalmente, in relazione alla sua professione, di natura fisica. Questo è il motivo per il quale l’attenzione si è maggiormente concentrata sulla colpa grave per danno di natura fisica. Ciò non esclude, come detto, che il medico possa essere chiamato a rispondere anche per danni che con la lesione fisica nulla hanno a che vedere. Soprattutto i dirigenti che hanno la responsabilità di gestire beni e risorse umane sono particolarmente esposti a questo tipo di responsabilità che – preciso – è sempre esclusa nella polizza colpa grave. Si tratta proprio del caso che Lei mi ha prospettato. Si è verificato infatti un danno di natura patrimoniale che non è dipeso da un evento di natura materiale. Alcuni assicuratori, in verità, hanno nel loro listino questa polizza la cui utilità purtroppo, come ho sopra dichiarato, non viene pienamente valutata dai medici, soprattutto da quelli che non sono responsabili di struttura.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura