La legge disciplina la pubblicizzazione delle erogazioni delle imprese verso chi opera nella sanità in un apposito registro consultabile sul sito del Ministero della Salute
Dopo un lungo iter durato più di tre anni è finalmente legge il provvedimento sulla sanità trasparente approvato dalla commissione Affari sociali della Camera in sede legislativa. La legge vede come primo firmatario Massimo Enrico Baroni (ex M5S, ora Alternativa) e come relatore il pentastellato Nicola Provenza.
Il provvedimento, che aveva trovato il plauso dell’ex presidente ANAC Raffaele Cantone e di Transparency International, promuove la trasparenza nel mondo della salute e introduce il registro telematico della “Sanità trasparente” (consultabile presso il sito del Ministero della Salute) dove le imprese produttrici dovranno pubblicare le erogazioni o gli accordi che comportano benefici per chi opera nella sanità. Tra gli obiettivi della legge quello di contrastare fenomeni di corruzione e potenziali conflitti di interesse. Un decreto attuativo, da emanarsi entro tre mesi, definirà la creazione del registro.
Soddisfatto il primo firmatario Massimo Enrico Baroni: «Grazie a questa legge potremo conoscere le relazioni di vantaggio dei key Opinion Leader della Sanità Italiana prevenendo il degrado dell’azione amministrativa nel settore sanitario, e puntando un faro sui trasferimenti di valore oltre che sugli accordi dell’industria col settore sanitario. Per una sanità trasparente, meritocratica ed efficiente».
La proposta di legge ricalca analoghe disposizioni introdotte in altri Stati del mondo, in particolare quelle introdotte in Francia e negli Stati Uniti, tanto da essere appellata come il “Sunshine act” italiano, sulla scorta dell’analogo provvedimento introdotto negli Stati Uniti.
Nel passaggio in Senato è stato innalzato il valore minimo dell’elargizione oltre la quale si attiva l’obbligo di trasparenza. Per i singoli sanitari: quando il valore unitario della singola elargizione sia maggiore di 100 euro (anziché 50) e quando il valore complessivo annuale sia maggiore di 1.000 (anziché 500); per le organizzazioni sanitarie: quando abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro (anziché 500 euro) o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.
La comunicazione dovrà essere effettuata sempre da parte dell’impresa produttrice e dunque non risiede in capo al professionista della sanità. Tra le informazioni da comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, anche partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, riferibili ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie.
Previsto anche un regime sanzionatorio: per l’omissione della comunicazione di erogazioni o accordi è prevista, per l’impresa produttrice, la sanzione amministrativa pecuniaria di mille euro aumentata di venti volte l’importo dell’erogazione alla quale si riferisce l’omissione. Se l’omissione riguarda invece la titolarità di azioni, obbligazioni, diritti di proprietà industriale o intellettuale la sanzione amministrativa pecuniaria sarà di un minimo di 5mila e di un massimo di 50mila euro. In relazione all’incompletezza delle comunicazioni fornite si dà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un termine di 90 giorni.
È previsto inoltre anche il wisthleblowing, ossia la possibilità di segnalare, con adeguate tutele, le condotte poste in essere in violazione del provvedimento all’esame.
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