Lavoro e Professioni 27 Luglio 2015 18:37

Il mondo delle assicurazioni

La copertura di Primo e Secondo rischio

di Assicurazione

La mia polizza prevede esplicitamente che, quando la mia attività venga svolta in strutture terze  essa non intervenga in primo rischio, ma solo in secondo rischio. Questo, a detta della compagnia assicuratrice, è per garantire che, quando le strutture stesse sono tenute al risarcimento dei danni , il contratto assicurativo stesso operi per il caso di mancata operatività della garanzia della casa di cura stessa. Lo stesso contratto assicurativo prevede poi che, in caso di azione di rivalsa effettuata dalla casa di cura nei confronti del medico, il contratto stesso tuteli il medico per la rivalsa stessa, solo per i casi di colpa grave (salvo poi prevedere, però, che per i nuovi contratti sarà coperta anche la rivalsa per colpa lieve). In poche parole, quando lavoro in casa di cura, sono completamente scoperto da un punto di vista assicurativo?

Il codice civile regolamenta questa fattispecie nell’istituto della c.d. “Coassicurazione Indiretta”: in caso di coesistenza di polizze sullo stesso rischio gli assicuratori partecipano alla liquidazione del sinistro in proporzione al contenuto di ciascuna polizza. Gli assicuratori invece, hanno inteso adottare la formula del 2o Rischio, per cui la polizza interviene solo dopo  che la polizza preesistente sia stata escussa completamente.

Nel suo caso sono proprio le strutture sanitarie ove Lei esercita a richiedere una copertura assicurativa di 1o rischio in carenza della quale possono anche rinunciare alla collaborazione con il professionista. La posizione della struttura privata è corretta e legittima; in realtà la clinica sanitaria si limita a mettere a disposizione la sua struttura organizzativa, e pretende che a tale area sia circoscritta la sua responsabilità e la relativa copertura assicurativa. In verità in ogni evento dannoso può essere coinvolta alternativamente solo la responsabilità del professionista o solo quella della struttura ovvero ambedue ma sempre con una precisa identificazione di ciascuna delle due. Qui è evidente che l’adozione della clausola del 2o Rischio è un controsenso. Per sistemare la situazione l’Assicuratore potrebbe modificare la clausola in “in caso di coesistenza di altra polizza stipulata dallo stesso contraente/assicurato”.

Le confermo poi che quando lei opera presso una struttura privata è assicurato. Pertanto, nel caso Lei ricevesse una richiesta di risarcimento dovrà immediatamente presentare la sua denuncia di sinistro e non attendere la eventuale azione di rivalsa. Inoltre, nel suo caso la “colpa grave” è inapplicabile. Lei infatti risponde per ogni grado di colpa. La limitazione al caso di ” colpa grave” riguarda esclusivamente il medici dipendenti del SSN (per legge) e medici dipendenti delle strutture private (per effetto del loro CCNL).

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura  

Articoli correlati
Nella scelta di un trattamento terapeutico può configurarsi il caso di colpa grave?
Il medico, innanzi a un paziente che deve esser sottoposto a cure, ha libertà di scelta sulla terapia, fermo restando che il paziente deve essere informato e concordare sulla stessa. La scelta, inoltre, deve essere fatta sui metodi e sulle terapie approvate dal mondo scientifico. Qualora il medico scegliesse, in alternativa, un rimedio che non […]
Infermieri specialisti del rischio infettivo, Mongardi (ANIPIO): «In Italia siamo 497, dovremmo essere almeno il doppio»
La figura professionale è nata negli anni ’80. La presidente ANIPIO: «Dopo oltre trent’anni la formazione è ancora inadeguata e non esiste un sistema di sorveglianza nazionale»
Colpa grave, novità dalla Cassazione penale
Quando si può parlare di colpa grave? Novità e precisazioni emergono da una recente sentenza della Corte di Cassazione
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Internet: una risorsa o un rischio per i nostri figli?
di Stefania Tempesta, psicologa Odp Lazio
di Stefania Tempesta, psicologa Odp Lazio
Dl Covid, Evangelista (M5S): «Finalmente per operatori sanitari punibilità solo per colpa grave»
«Non si può non tenere conto della situazione e del contesto in cui i nostri sanitari hanno operato durante quest’anno per far fronte al Covid-19» sottolinea la senatrice M5S
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Percorso Regolatorio farmaci Aifa: i pazienti devono partecipare ai processi decisionali. Presentato il progetto InPags

Attraverso il progetto InPags, coordinato da Rarelab, discussi 5 dei possibili punti da sviluppare per definire criteri e modalità. Obiettivo colmare il gap tra Italia e altri Paesi europei in ...
Advocacy e Associazioni

Disability Card: “Una nuova frontiera europea per i diritti delle persone con disabilità”. A che punto siamo

La Disability Card e l'European Parking Card sono strumenti che mirano a facilitare l'accesso ai servizi e a uniformare i diritti in tutta Europa. L'intervista all'avvocato Giovanni Paolo Sperti, seg...
Sanità

I migliori ospedali d’Italia? Sul podio Careggi, l’Aou Marche e l’Humanitas di Rozzano

A fotografare le performance di 1.363 ospedali pubblici e privati nel 2023 è il Programma nazionale sititi di Agenas. Il nuovo report mostra un aumento dei  ricoveri programmati e diu...