Spese di iscrizione, master, corsi di formazione, aggiornamento professionale, convegni, congressi e viaggi deducibili totalmente entro i 10mila euro. Marina Calderone, Presidente del Comitato Unitario delle Professioni (Cup) sulle misure: «Colmato un ritardo non più tollerabile»
Per i professionisti sanitari e non solo, arriva la piena deducibilità e la formazione diventa diritto fondamentale con sconti fiscali ad hoc. Ecco alcune delle principali novità del Ddl n. 2233-B sul lavoro autonomo che da riforma diventa Legge con il via libera al Senato. Un provvedimento con una gestazione complessa che ha visto 158 i voti favorevoli, 9 i contrari e 45 gli astenuti sulle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, finalizzate anche a rendere più flessibile nei tempi e nei luoghi il lavoro subordinato. Per i liberi professionisti la deducibilità si applica nei limiti di 10mila euro, per le spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative, quali soggiorno e viaggio. Il tetto di deduciblità scende a 5mila euro per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi accreditati. Prevista la piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Tra le altre novità, più agevolazioni in caso di malattie e infortuni, la dis-coll per i collaboratori diviene strutturale da luglio e arriva il riconoscimento dello ‘smart working‘, il lavoro agile.
Ma vediamo nel dettaglio la Legge punto per punto:
Articolo 5 – sancisce la delega al Governo per adottare decreti legislativi che rafforzino prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, nel rispetto del principio di “Abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie”.
Articolo 6 – prevede una delega legislativa volta a potenziare le prestazioni legate ai versamenti della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre realtà previdenziali, tramite agevolazioni in materia di requisiti di accesso alle prestazioni di maternità ed estensione delle prestazioni di malattia.
Articolo 8 – dal decorrere dell’entrata in vigore della Legge, i lavoratori iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Questo vale anche per adozioni e affidamento preadottivo.
Articolo 9 – l’intera deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, indirizzate a sbocchi occupazionali esistenti e appropriati alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati. Inoltre sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
Articolo 14 – la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, senza diritto a retribuzione. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia. In caso poi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia.
Articolo 20 – regola il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda. Allo stesso modo, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
«Il Jobs Act degli autonomi colma almeno in parte un ritardo non più tollerabile sia per ragioni di ordine propriamente costituzionale sia per quelle di natura economica, politica e sociale». Commenta così Marina Calderone, Presidente del Comitato Unitario delle Professioni (Cup) sulle misure per la tutela del lavoro autonomo. «Questa costituisce un primo segno di attenzione verso forme di lavoro non subordinato gravemente colpite dalla crisi economica» conclude.