Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra della salute Beatrice Lorenzin, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
Il decreto è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, superando l’attuale frammentazione normativa.
In questa prospettiva, che tiene conto anche degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale,vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito indicate:
- anti-poliomelitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
- anti-meningococcica B;
- anti-meningococcica C;
- anti-morbillo;
- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella.
Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione, il decreto dispone le seguenti misure:
- in caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie
- anche nella scuola dell’obbligo, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.
- il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale (non è prevista alcuna sospensione automatica della patria potestà da parte dei tribunali dei minori in caso di rifiuto di vaccinazione)
- non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale
- anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati
- se un bambino ha già avuto le patologie indicate deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi
- a decorrere dal 1° giugno 2017 il Ministero della salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute. Nell’ambito della campagna, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori
- le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.