Anche se c’è ancora tempo per la dichiarazione dei redditi, può essere di grande aiuto iniziare a fare ordine tra le «scartoffie» e capire quali spese sanitarie si possono detrarre e quali no. Specialmente da quando è stata approvata la norma secondo la quale alcune prestazioni sono «scaricabili» solo se pagate tramite sistemi tracciabili, come il bancomat o la carta do credito. Ci sono infatti delle eccezioni
Anche se c’è ancora tempo per la dichiarazione dei redditi, può essere di grande aiuto iniziare a fare ordine tra le «scartoffie» e capire quali spese sanitarie si possono detrarre e quali no. Specialmente da quando è stata approvata la norma secondo la quale alcune prestazioni sono «scaricabili» solo se pagate tramite sistemi tracciabili, come il bancomat o la carta do credito. Ci sono infatti delle eccezioni che, se non si conoscono, possono impedire di avere accesso a un indiscusso vantaggio fiscale.
In generale, il contribuente che nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione ha sostenuto spese sanitarie può beneficiare di un’agevolazione fiscale. Si tratta della possibilità di detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute a nome proprio e dei familiari a carico. Il tutto al netto di una franchigia di 129,11 euro. In caso di spese sanitarie superiori alla soglia di 15.493,71 euro annui, è possibile ripartile la detrazione in 4 quote annuali di pari importo. A partire dal 30 aprile 2023, salvo proroghe dell’ultimo momento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato 2023. Le spese mediche e sanitarie detraibili faranno parte dell’insieme di dati che il Fisco indicherà in dichiarazione dei redditi, dando ovviamente la possibilità al contribuente di modificarli e integrarli.
Ai fini della detraibilità in dichiarazione dei redditi, a partire dal 1° gennaio 2020 è previsto l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per le spese indicate all’articolo 15 del TUIR, con alcune eccezioni. Quindi, è previsto un «» che deve essere considerato sempre in relazione al soggetto che eroga la prestazione, e non in base alla tipologia di prestazione fornita (se in convenzione o privatistica). Non conta quindi se la prestazione resa sia o meno in convenzione. L’aspetto rilevante da considerare, ai fini di determinare quali sono le spese sanitarie detraibili, è se la struttura che eroga la prestazione è o meno convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’obbligo di usare carte e bancomat si applica alle spese sanitarie detraibili pagate presso medici privati e non convenzionati. Quindi per le spese sostenute ad esempio dal dentista o dall’oculista, qualora non accreditati con il Servizio sanitario nazionale, si devono usare sistemi tracciabili ai fini della detrazione in dichiarazione dei redditi. Stessa cosa quindi anche per gli esami del sangue, ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate. I documenti «giustificativi» delle spese devono essere conservati dal contribuente per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento.
L’obbligo di usare il bancomat non si applica in relazione alla detrazione di medicinali e altri dispositivi medici (ad esempio occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili, ecc.), mentre per le spese sanitarie detraibili vale la regola del «doppio binario». Resta possibile utilizzare, anche nel 730/2023, i contanti per pagare le spese mediche detraibili in relazione a prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza di onere detraibile che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal contribuente non può essere chiesto a rimborso ne utilizzata nel periodo di imposta successivo. In pratica, se vi fosse un’eccedenza di detrazione in una annualità, la stessa eccedenza va perduta. La detrazione IRPEF legata alle spese mediche può essere ammessa anche per quelle spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, ed in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico. E’ il caso delle spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.
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