Attenzione all’interpretazione delle clausole
Sono un ortopedico ed opero presso una struttura sanitaria pubblica del Veneto. Ho deciso all’inizio di quest’anno di operare in regine di extra-moenia, accordandomi con due strutture private di Verona e Padova per iniziare una collaborazione professionale. Mi è stata chiesta subito l’esibizione di una polizza di responsabilità professionale, polizza che ho stipulato immediatamente, modificando quella che avevo già in corso, limitata alla colpa grave. La Casa di cura di Padova non ha accettato la mia polizza per la presenza di una clausola che ritiene non accettabile. Questa clausola prevede che “in presenza di altra polizza da chiunque contratta che garantisce il medesimo evento la garanzia si intende prestata a 2° rischio”. Tuttavia il mio assicuratore, al quale ho esposto la questione, mi ha detto che la clausola non può essere modificata e che tutte le polizze di Responsabilità professionale sono strutturate in questo modo. Cosa posso fare per sistemare questa situazione?
La risposta del suo assicuratore è errata ed inaccettabile. E’ evidente che la presenza della clausola, così concepita, vanifica in gran parte la sua copertura. E’ giusta e comprensibile, invece, la posizione della clinica, la quale non ritiene opportuno ed economico farsi carico di responsabilità proprie dei professionisti che operano in autonomia nella sua struttura. L’Assicuratore ha interpretato in maniera volutamente errata l’articolo 1910 del codice civile, che si riferisce al caso in cui sia lo stesso assicurato ad aver contratto più polizze relative allo stesso rischio. Quindi se Lei avesse stipulato altre polizze sarebbe legittimo che Lei comunicasse a tutti gli assicuratori la sussistenza delle polizze e che tutti gli assicuratori partecipassero in quota al risarcimento degli eventuali danni. Nel suo caso invece Lei non è nella posizione pratica di comunicare la sussistenza di altre polizze contratte eventualmente da altri e delle quali Lei non possiede alcuna notizia. E’ conseguentemente inammissibile il fatto che Le venga limitata la portata della garanzia per la quale ha versato il relativo premio. Le suggerisco di richiedere formalmente la modifica della clausola o in ultima istanza l’annullamento del contratto al suo assicuratore dandone la specifica motivazione. Non le sarà difficile reperire un altro assicuratore che non applica questa condizione più che vessatoria.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura