Francesco Del Rio, consulente legale Consulcesi, è intervenuto nel corso del webinar “Scadenza proroga ECM, obblighi e opportunità per i professionisti della sanità” organizzato da Consulcesi Club in collaborazione con il Provider Sanità In-Formazione. Di Sabatino (esperto ECM): “Ecco come trasferire i crediti al triennio precedente per evitare sanzioni”
Ancora pochi giorni a disposizione degli operatori sanitari per mettersi in regola con il triennio formativo 2020-2022 (in scadenza il 31 dicembre prossimo, in seguito alla proroga di un anno) ed evitare le sanzioni previste dalla legge per gli inadempienti.
I rischi per il professionista sono diversi e concreti: si va da sanzioni disciplinari (come ricordato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, si può arrivare alla sospensione fino a 6 mesi) all’impossibilità di trovare una polizza assicurativa per svolgere il lavoro in tranquillità (a partire da questo triennio).
Quello delle sanzioni è un tema molto sentito dagli operatori sanitari. Per dare alcune risposte su questo tema, Consulcesi Club, in collaborazione con il provider Sanità In-Formazione, ha organizzato un webinar dal titolo “Scadenza proroga ECM, obblighi e opportunità per i professionisti della sanità”. In questa occasione sono intervenuti diversi esperti della materia che hanno ribadito quanto sia importante non farsi trovare inadempienti.
Con l’approvazione dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria verrà data piena attuazione alla norma che lega i crediti ECM (nella misura del 70%) all’efficacia della copertura assicurativa. I professionisti che non raggiungeranno questa percentuale si troveranno privi di protezione in caso di contenzioso a loro carico: “La normativa – spiega Francesco Del Rio, consulente legale Consulcesi -, seppur di difficile applicazione, stabilisce l’inefficacia delle polizze in caso di mancato assolvimento del 70% dell’obbligo formativo e con questa previsione occorrerà fare i conti”. Ignorare completamente questa norma potrebbe essere estremamente pericoloso perché “le compagnie di assicurazione potrebbero comunque sollevare eccezioni e contestare il diritto all’indennizzo”.
Inoltre, c’è il rischio che “le compagnie di assicurazione, ispirandosi al modello delle polizze RC Auto, possano introdurre clausole di rivalsa interna. Questo meccanismo potrebbe comportare la richiesta nei confronti dell’assicurato di rimborso totale o pro quota del risarcimento pagato al danneggiato, andando così ad incidere direttamente sulle sue finanze”.
Al webinar era presente anche Sandro Di Sabatino, esperto del sistema ECM: “La formazione permanente e continua rappresenta un obbligo stabilito già dalla legge di istituzione del Servizio sanitario del 1978. Tale obbligo è sancito non solo dalle leggi sull’ECM, ma anche da tutti i codici deontologici delle diverse professioni”.
La normativa prevede quattro tipi di sanzione: avvertimento, censura, sospensione e radiazione. “Ma oltre a queste sanzioni – spiega di Sabatino –, esistono ulteriori normative che influiscono sull’ECM, come l’obbligo per i medici competenti di iscriversi a un albo dei professionisti della Salute e ottenere una quota di crediti specifici nella medicina del lavoro o radioprotezione. La mancata adesione a queste norme può comportare sanzioni amministrative o addirittura penali”.
Per quanto riguarda il recupero dei crediti per il triennio 2020-2022, Di Sabatino spiega che la Commissione nazionale ECM ha deliberato di recente che è “possibile trasferire i crediti acquisiti entro la fine di quest’anno al triennio scorso. Questa operazione richiede l’accesso al portale del Cogeaps tramite Spid, dove è disponibile una funzione specifica per spostare i crediti e farli valere nel triennio precedente. Tuttavia, è importante notare che lo spostamento avviene per l’intero valore del credito e non può essere frazionato”.
Di Sabatino sottolinea infine che “la delibera della Commissione specifica come data limite per l’evento il 31 dicembre 2023. Alcuni casi hanno evidenziato che eventi con data di termine nel 2024 non possono essere conteggiati in questo spostamento; pertanto, è necessario verificare attentamente la data di conclusione dell’evento. Anche se il credito è stato acquisito entro la fine dell’anno, non sarà valido ai fini dello spostamento se l’evento si conclude successivamente. Si tratta di un punto critico che richiede particolare attenzione”.