Avranno diritto all’assegno i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio bio-psico-sociale e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione
Da oggi, 8 gennaio 2024, è possibile presentare le domande per l’assegno di inclusione anche presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale). La misura, che prevede un sostegno economico e un progetto personalizzato di inclusione sociale e professionale, è entrato in vigore già dal 1° gennaio di quest’anno, ma fino a ieri la richiesta poteva essere inoltrata solo accedendo direttamente al sito www.inps.it o attraverso i patronati.
Avranno diritto all’assegno i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio bio-psico-sociale e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Le misura, così come spiegato anche dall’Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, – prevede anche precisi parametri economici: per percepire l’assegno il patrimonio immobiliare deve avere ai fini IMU un valore non superiore a 30mila euro, e l’importo massimo detraibile per la casa di abitazione è pari a 150 mila euro. Il valore del patrimonio mobiliare non deve invece essere superiore a 6mila euro, accresciuto di 2mila euro per ogni componente ulteriore del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 1mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo.
I trattamenti assistenziali inclusi nell’Isee, il valore percepito attraverso l’assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza o attraverso altre misure regionali o nazionali di contrasto alla povertà sono detratti dal reddito familiare. Sono inclusi, invece, tutti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, fatta eccezione di quelli percepiti in virtù di una condizione di disabilità. Sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare anche i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro.
Così come spiegato sul sito lavoro.gov.it nella sezione “Nuove misure di inclusione e accesso al lavoro” (è possibile scaricare la guida a questo LINK), “il sostegno economico istituito con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023 e convertito nella legge n. 85/2023 è vincolato alla partecipazione attiva a percorsi di inclusione sociale e lavorativa costruiti ad hoc sui bisogni del nucleo familiare. Ai beneficiari potrà essere chiesto l’impegno a partecipare ad attività relative alla cura familiare, formative, di lavoro, di politica attiva o a progetti utili alla collettività. Questo per avviare una società basata sulla partecipazione attiva, cui vincolare ogni forma di sussidio e assistenza, da costruire nel tempo e con diversi strumenti assieme ai numerosi soggetti, in primis gli enti locali e gli operatori del terzo settore, impegnati in un disegno di riforma del welfare sostenuto anche in ambito europeo”.
L’assegno di inclusione è uno strumento pensato anche per accompagnare le vittime di violenza di genere. Per poter accedere al beneficio e farne richiesta è necessaria la presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
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