Anche il medico incaricato presso una struttura centrale del D.A.P (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ha diritto all’indennità? È questa, in particolare, la domanda alla quale ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2860 del 12 giugno 2017. La legge n. 740 del 1970 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di […]
Anche il medico incaricato presso una struttura centrale del D.A.P (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ha diritto all’indennità? È questa, in particolare, la domanda alla quale ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2860 del 12 giugno 2017.
La legge n. 740 del 1970 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria) disciplina all’art. 38 – come sostituito dall’art. 1 della legge n. 26 del 1991 – il trattamento economico dei medici incaricati.
Tale trattamento è costituito da una indennità mensile rapportata alla eventuale posizione del medico e, principalmente, alla dimensione (cioè al numero dei detenuti) dell’istituto penitenziario presso il quale il sanitario opera.
Il Consiglio ha stabilito che l’indennità in questione è un compenso ulteriore, destinato ad essere erogato ai sanitari i quali, oltre ad occuparsi della salute dei detenuti, svolgono anche prestazioni in favore del personale di custodia e non è dovuta a chi presta servizio in una struttura della sede centrale del Dipartimento.
Indubbiamente la normativa in questione risulta penalizzante per i sanitari addetti ai servizi centrali ma essendo la posizione di questi ben differenziata (sotto molteplici profili) rispetto a quella dei medici in servizio nelle carceri, la differenziazione retributiva è legittima.