Come quantificare un danno da perdita della capacità lavorativa quando il danneggiato è un neonato? Una recente sentenza napoletana fa il punto sulla questione.
Risulta piuttosto ovvio che un danno da perdita totale della capacità lavorativa – conseguente a malpractice sanitaria – subito da persona adulta e occupata, possa essere facilmente quantificabile, facendo riferimento al reddito sino ad allora percepito dal malcapitato paziente. Ma cosa succede quando ad essere sottoposto a un tale danno è un neonato, per ciò stesso mai stato percettore di reddito? E’ questo l’oggetto di una recente vicenda giuridica conclusasi, al momento, con una sentenza d’appello lo scorso ottobre 2023. Esaminiamone dunque gli aspetti salienti.
La vicenda prende le mosse con il ricovero di una gestante alla trentatreesima settimana presso un ospedale campano. La diagnosi d’ingresso fa però presagire alcune problematiche, tanto che circa un’ora dopo l’ospedalizzazione, la signora viene indirizzata in sala operatoria per un taglio cesareo d’urgenza.
L’operazione viene eseguita con l’estrazione di un feto vivo, in buone condizioni cliniche, il quale viene subito trasferito in Terapia Intensiva Neonatale. Emerge dagli atti che l’intervento viene effettuato dalla paziente senza alcuna sottoscrizione del modello di consenso informato.
Nove giorni dopo, il piccolo viene dimesso dalla clinica ospedaliera con una diagnosi di distress respiratorio. Vengono però esclusi, dai medici responsabili, ulteriori problemi di carattere psico-fisico.
Purtroppo le evidenti difficoltà di crescita del piccolo, nei mesi successivi, portano i genitori ad approfondirne il quadro clinico con specifiche visite specialistiche. Circa un anno dopo, emerge un quadro decisamente grave. Il bambino ha sofferto, al momento del cesareo, di ipossia con conseguente complicazione ischemica. Tutto ciò ha prodotto un grave danno neurologico, tanto da renderne impossibile il recupero. E la responsabilità di una tale situazione è da ascriversi totalmente all’inadeguata assistenza sanitaria prestata dai medici ospedalieri.
Al termine del processo di primo grado, che vede imputati sia la struttura ospedaliera sia i medici responsabili del parto, e dopo ben due perizie tecniche disposte – data la difficoltà del caso – la sentenza condanna la struttura ed un medico responsabile a un considerevole risarcimento del danno: al netto dei successivi interessi legali, 2.121.491,79 € vanno in favore del piccolo danneggiato, 367.436,88 € in favore di ciascuno dei genitori e 122.478,98 € in favore di ciascuna delle tre sorelle. Un totale vertiginoso, pari ad oltre tre milioni di euro.
E’ la seconda perizia tecnica, a detta dei giudici di primo grado, quella che risolve alcune ambiguità che caratterizzano la vicenda. Innanzitutto, non appare affatto certo che la situazione della gestante, nonostante già pluricesarizzata, necessitasse al momento un intervento chirurgico di urgenza. Infatti così riporta la perizia: “[…] la donna non era in travaglio; nessuna nota è presente sull’attività contrattile. Non ci sono cardiotocografie ‘admission test’ che evidenzino il benessere fetale e l’eventuale attività contrattile. Sebbene si fosse trattato di un ricovero prematuro non si effettua alcuna profilassi cortisonica atta a prevenire il distress respiratorio, procedura oltremodo indicata se si considera che la motivazione del ricovero orientava verso una nascita imminente. [S]arebbe stato prudente, non appena ricoverata la donna con minaccia di parto prematuro effettuare almeno la prima dose di corticosteroidi. Si ricordi che nel caso di specie il taglio cesareo fu effettuato alla 33 sett e 5 gg, in un periodo in cui è molto alto il rischio che il neonato presenti problemi respiratori.” Si conclude sostenendo che il taglio cesareo avrebbe dovuto effettuarsi solo nel caso di un distacco di placenta e, dato che questo non si verificò, l’intervento avrebbe dovuto essere procrastinato in favore di una terapia tocolitica, al fine di rallentare il travaglio.
Al fine di quantificare l’entità economica del danno non patrimoniale subito dal bambino, il Tribunale di Napoli decide di applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2018. Il tabellare riporta, come valore, 1.156.281,00 € ma, in ragione del particolare caso in esame, si decide di incrementarlo di un 20%, raggiungendo la cifra di 1.387.537,20 €.
In relazione al danno patrimoniale, ossia alla “perdita di capacità di lavoro e di guadagno”, si decide di utilizzare il criterio del triplo della pensione sociale e dei relativi indici di capitalizzazione, aggiungendo al totale di cui sopra la cifra di 422.050,78 €.
La sentenza di appello conferma le condanne e gli importi di risarcimento.
E’ interessante qui notare come il medico condannato abbia dovuto rinunciare alla propria copertura assicurativa. Il Tribunale infatti aveva escluso l’operatività della polizza sottoscritta dal medico, in vigore sino al 24 novembre 2005. Il regime delle polizze di responsabilità civile, lo ricordiamo, è quello di claims made, il quale prevede che il sinistro è coperto se la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di vigenza del contratto. Nonostante i fatti si fossero svolti nel 2004, la prima richiesta di danno era pervenuta al medico cinque anni dopo, ossia a polizza già scaduta. Data l’entità del risarcimento, la condanna del professionista rappresenterà per quest’ultimo un enorme problema.
Al fine di evitare spiacevoli – o addirittura drammatiche – conseguenze, è sempre bene tenere sotto controllo le proprie coperture assicurative, sottoponendosi ad esempio con una certa periodicità ad un checkup gratuito.