L’importanza degli atti e delle dichiarazioni precontrattuali
Sono una pediatra libera professionista ed esercito presso un’azienda ospedaliera pubblica. Alcuni mesi fa ho sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità professionale con la stessa compagnia con cui ho assicurato la mia macchina. La polizza copre la mia attività di pediatra libero professionista. Prima di sottoscriverla ho risposto ad un questionario che l’Assicuratore mi ha posto. Di recente ho ricevuto un avviso di garanzia per un grave problema su un bimbo prematuro verificatosi in sala parto, dove ero presente, ma esclusivamente per eventuali interventi di terapia intensiva. Ho denunciato l’accaduto inviando copia dell’avviso di garanzia ricevuto alla Compagnia, ma questa mi ha comunicato di non poter prendere carico del sinistro, essendo la mia attività diversa da quella dichiarata in sede di stipula della polizza. Io risposi in modo preciso a quel questionario: dove ho sbagliato, se ho sbagliato? Come posso difendermi?
Lei non ha sbagliato in nulla, purché abbia compilato in maniera completa e veritiera il questionario che le è stato sottoposto, e che le attività complementari da Lei esercitate subito dopo il parto siano coerenti alla specializzazione di pediatra. E’ normale che le Compagnie di assicurazione raccolgano, prima della stipula della polizza, tutte le informazioni che ritengono necessarie ed utili per la miglior identificazione e valutazione del rischio. Sulla base di tale questionario la Compagnia ha “assunto il rischio”. Ferme le due condizioni sopra descritte, lei non è responsabile di non aver risposto a domande che non le sono state poste. Lei quindi ha il diritto/dovere di resistere alla decisione della Compagnia. Pertanto, se venisse citata dai genitori del bimbo in sede civile dovrà costituirsi in giudizio chiamando “in manleva la Compagnia di assicurazione; in altre parole coinvolgendo nella causa l’Assicuratore con il quale ha coperto la sua responsabilità professionale. Spesso, purtroppo, l’intermediario non è adeguato al compito che sta svolgendo e, come in questo caso, ci si accorge di questo solo quando arriva la richiesta di risarcimento. Senza entrare nel merito, la vendita di polizze Auto è materia diversa dalla consulenza sui rischi professionali. E’ opportuno, pertanto, che un medico si rivolga ad uno specialista del settore. Questo non si limiterà a far compilare e sottoscrivere un questionario ma avrà l’obbligo di comprendere la situazione di rischio effettiva del professionista coniugandola con le esigenze informative della Compagnia.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura