Nel nuovo regolamento della Commissione Economico-Scientifica dell’Agenzia regolatoria viene prevista, in forma non vincolante, anche la partecipazione delle Associazioni di pazienti più rappresentative
Nel nuovo regolamento della Commissione Scientifico-Economica del Farmaco, che svolge le funzioni già in precedenza attribuite alla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) e al Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), si da spazio anche alla partecipazione delle Associazioni di Pazienti.
Tra i pareri obbligatori di natura vincolante che la Commissione è tenuta ad esprimere, la Commissione definisce il regime di fornitura dei farmaci secondo quanto previsto dal Titolo VI del D.lgs. n.
219/2006, ivi comprese le modalità di dispensazione e prescrizione e quando è limitata
a taluni medici specialisti o a taluni ambienti; definisce il place in therapy di un medicinale, anche tenendo conto della valutazione del suo valore terapeutico aggiunto, a fronte dell’ammissione alla rimborsabilità da parte del SSN; definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 402 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232; stabilisce l’attribuzione del requisito dell’innovatvità che consente l’accesso alla rimborsabilità con le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 401 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e le modalità previste dalla legge.
“Tenuto conto del ruolo delle Associazioni nel raccordo tra decisore e pazienti, e delle Società
scientifiche nel raccordo con i medici e gli operatori sanitari – recita il nuovo regolamento – al fine di ampliare il quadro conoscitivo nell’ambito dei processi decisionali, la Commissione ha la facoltà di convocare in audizione Associazioni o Società scientifiche maggiormente rappresentative in relazione alle
tematiche in discussione”.
Le posizioni espresse da Associazioni di pazienti e da Società scientifiche hanno tuttavia natura
esclusivamente informativa