L’esercizio del potere-dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare ex art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 41/1991 è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti e, se valutata necessaria ma non effettuata dal medico, può comportare per quest’ultimo la condanna per omissione o rifiuto d’atti d’ufficio. […]
L’esercizio del potere-dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare ex art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 41/1991 è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti e, se valutata necessaria ma non effettuata dal medico, può comportare per quest’ultimo la condanna per omissione o rifiuto d’atti d’ufficio.
La Cassazione sezione penale con la sentenza n. 43123 pubblicata il 20 settembre 2017 ha stabilito che, nel caso di specie, l’intervento domiciliare richiesto era non solo urgente ma anche del tutto improcrastinabile perché si trattava di intervenire per alleviare i forti dolori di una paziente alla quale restavano poche ore di vita e in una condizione in cui l’intervento doveva essere attuato valutando specificatamente le peculiari condizioni in cui la paziente si trovava anche a causa di precedenti trattamenti praticati per alleviarle i dolori.