Per chi vale l’obbligo di stipulare una polizza di Rc professionale?
Sono un biologo che lavora con un contratto a progetto in un laboratorio di sperimentazione. Mi è stato detto che devo provvedere ad assicurarmi in quanto esercito un’attività di contenuto sanitario. Io non ne sono convinto per due motivi: in primo luogo in quanto la mia professione non prevede un rapporto diretto con i pazienti; in secondo luogo perché ritengo che, al limite, debba essere l’azienda proprietaria del laboratorio ove opero a provvedere.
Lei deve provvedere a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale ai sensi della vigente legge emanata già dal 2011. Le spiego i motivi: in primo luogo in quanto, a prescindere dal profilo sanitario della sua attività, Lei è un professionista. Il D.L. 138 del 13 agosto 2011 all’articolo 3 si rivolge a tutti i professionisti, non solo a quelli esercenti professioni sanitarie (“a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio.”). Se la sua tesi fosse corretta, pertanto, Lei avrebbe dovuto assicurarsi già dal 2011 e non dall’agosto 2014 (inizio della efficacia dell’obbligo previsto solo per le professioni sanitarie). In secondo luogo in quanto la sua professione è ormai unanimemente considerata di carattere sanitario, perché parte della “filiera diagnostica e terapeutica”. La stessa bozza del DPR in corso di emanazione, che dovrà dettare le modalità di funzionamento dell’assicurazione, contiene un elenco di professioni sanitarie tra le quali è indicata quella del biologo. Infine la sua posizione di collaboratore a progetto (e non di dipendente dell’azienda per la quale opera) richiede una sua copertura personale a prescindere da quella accesa dall’azienda per cui lavora. Di norma questa polizza limita la copertura ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura