Mondo assicurativo 10 Marzo 2015 11:27

Il mondo delle assicurazioni

Responsabilità professionale per errore dei propri collaboratori: ecco quando si è coperti

di Assicurazione

Sono un odontoiatra libero professionista con uno studio abbastanza avviato del quale sono titolare e direttore sanitario. Giorni scorsi ho ricevuto una richiesta di risarcimento per un errore imputabile ad un mio collaboratore durante un intervento di implantologia. Preciso che il mio collaboratore non è mio dipendente, tantomeno dello studio da me diretto. Desidero sapere se la mia polizza di responsabilità professionale copre questo evento.

Non conoscendo il contenuto della sua polizza non sono nelle condizioni di darle una risposta riferita specificatamente al suo caso. Posso invece in termini generali riportarle alcuni principi, aggiornati anche in riferimento al recente decreto legge n. 90 tramutato in legge nell’agosto 2014. In sostanza il contenuto di questo decreto conferma l’interpretazione per la quale la struttura sanitaria pubblica o privata deve provvedere alla copertura assicurativa del proprio collaboratore dipendente. Nel suo caso il presunto responsabile, in quanto  collaboratore e non dipendente, deve provvedere personalmente a munirsi di una propria copertura assicurativa.

Nel suo caso, la sua polizza personale copre la sua responsabilità, a condizione che sia ricompresa nelle garanzie la sua posizione di direttore sanitario. In altre parole la copertura assicurativa non deve limitarsi alla sola responsabilità professionale personale ma anche a tutte le attività organizzative, di indirizzo e controllo dello studio, proprie del direttore sanitario. La previsione della garanzia del “direttore sanitario” ovviamente non esclude la responsabilità del suo collaboratore (il quale per legge – ricordo- è obbligato ad assicurarsi). In tal caso le due polizze parteciperanno alla liquidazione del danno in proporzione alla quota di responsabilità attribuita dal giudice a Lei ed al suo collaboratore.

Pertanto le suggerisco di: indicare nella sua denuncia di sinistro gli estremi del suo collaboratore e della polizza di responsabilità da questo stipulata; comunicare al suo collaboratore il ricevimento della richiesta di risarcimento di danno invitandolo a presentare a sua volta la denuncia al suo assicuratore; raccogliere, se già non ha provveduto, le polizze di responsabilità professionale dei suoi collaboratori. Chiedere una consulenza al suo broker circa la adeguatezza delle polizza alla tipologia di interventi eseguite nel suo studio. Verificare annualmente il rinnovo e quindi la validità delle polizze. In questo modo potrà essere sufficientemente sicuro riguardo la piena efficacia della copertura assicurativa del suo studio.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura  

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Salute

Gioco patologico, in uno studio la strategia di “autoesclusione fisica”

Il Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina traslazionale dell'Università Tor Vergata ha presentato una misura preventiva mirata a proteggere i giocatori a rischio di sviluppare problemi leg...
Salute

Cervello, le emozioni lo ‘accendono’ come il tatto o il movimento. Lo studio

Dagli scienziati dell'università Bicocca di Milano la prima dimostrazione della 'natura corporea' dei sentimenti, i ricercatori: "Le emozioni attivano regioni corticali che tipicamente rispondo...
Advocacy e Associazioni

Porpora trombotica trombocitopenica. ANPTT Onlus celebra la III Giornata nazionale

Evento “WeHealth” promosso in partnership con Sanofi e in collaborazione con Sics Editore per alzare l’attenzione sulla porpora trombotica trombocitopenica (TTP) e i bisogni ancora i...