La Corte dei Conti con la sentenza n. 240 del 5 ottobre 2017 ha condannato il medico a restituire alla Regione Toscana la borsa di studio (pari a € 29.008,80) per l’ammissione e la frequenza di un corso di formazione in medicina generale relativa al triennio 2004 – 2006, per avere svolto, contestualmente alla frequenza […]
La Corte dei Conti con la sentenza n. 240 del 5 ottobre 2017 ha condannato il medico a restituire alla Regione Toscana la borsa di studio (pari a € 29.008,80) per l’ammissione e la frequenza di un corso di formazione in medicina generale relativa al triennio 2004 – 2006, per avere svolto, contestualmente alla frequenza del corso, attività libero professionale.
Secondo la Corte il medico ha violato il divieto previsto dalla normativa di riferimento (art. 13 D.M. 11 settembre 2003, art. 19, comma 11, legge n.448 del 28 dicembre 2001, D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368) che preclude lo svolgimento di attività lavorativa. L’attività lavorativa extra corso, infatti, comporta la preclusione del corretto e pieno assolvimento degli obblighi formativi, indipendentemente dal dato, meramente formale, del conseguimento della certificazione finale. La condotta è stata ritenuta dolosa, a causa della chiara consapevolezza e volontà di violare gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, vista la dichiarazione resa in ordine alla situazione di incompatibilità, senza fornire in seguito alcuna comunicazione in merito ed essendo ben noto il regime delle incompatibilità gravanti sul medico corsista.