«L’Associazione Italiana Giovani Medici denuncia l’ennesima beffa nei confronti dei giovani medici di medicina generale, il cui accesso alla professione viene ritardato, per motivi non riconducibili a loro responsabilità, al fine non ledere la posizione di chi si avvale oggi di un presunto diritto acquisito, che trova nel nostro ordinamento un’interpretazione estremamente estensiva, tanto da […]
«L’Associazione Italiana Giovani Medici denuncia l’ennesima beffa nei confronti dei giovani medici di medicina generale, il cui accesso alla professione viene ritardato, per motivi non riconducibili a loro responsabilità, al fine non ledere la posizione di chi si avvale oggi di un presunto diritto acquisito, che trova nel nostro ordinamento un’interpretazione estremamente estensiva, tanto da apparire troppo spesso un retaggio senza senso» lo dichiara l’’Associazione Italiana Giovani Medici riguardo le conclusioni rappresentate nella nota del 29/11/2017, prot n.62117, del Ministero della Salute, in merito alla possibilità di applicazioni dell’ Art. 8, comma 8bis, del D.Lgs n.502/92 al triennio 2014-17.
«Difatti – prosegue la SIGM in una nota stampa – pur riconoscendo la possibilità di iscrizione in riserva alle graduatorie regionali per i corsisti del triennio 2014-17 costretti a terminare le attività dopo il 31 dicembre, lascia del tutto insoddisfatte le richieste avanzate inizialmente dalla nostra Associazione. I benefici derivanti dalla iscrizione in riserva vengono, di fatto, totalmente annullati dalle condizioni poste dalla stessa nota, che prevedono l’iscrizione in riserva “senza attribuzione del titolo e del relativo punteggio”, ragioni per cui tali corsisti saranno “posizionati in coda alla graduatoria stessa e graduati tra loro ai sensi dell’art. 16, comma 5, del vigente ACN”».
«Se il Ministero della Salute aveva riconosciuto la possibilità di iscrizione – sottolinea l’Associazione – gravi sono le motivazioni addotte dalla stessa nota, che deriverebbero dal parere espresso dalla SISAC che, pur riconoscendo di fatto l’applicabilità dell’Art.8 comma 8bis del D.lgs 502/92 al triennio 2014-17, di fatto ne annulla gli effetti “al fine di evitare il sorgere di conseguenti e prevedibili contenziosi da parte di coloro che – già inseriti nelle graduatorie in questione in quanto possessori di un titolo equipollente o dei cosiddetti diritti acquisiti in medicina generale – verrebbero ad essere inevitabilmente lesi, in conseguenza dei successivi inserimenti ad opera dei medici iscritti con riserva”».
Non più di qualche settimana fa «la nostra Associazione ha denunciato la presenza di un emendamento teso a estendere ulteriormente l’applicabilità del diritto acquisito, a sottolineare come l’attuale formazione specifica in medicina generale sia considerata, in Italia, ancora da parte di troppe persone non indispensabile per l’esercizio della medicina generale. La nostra Associazione, infine, ribadisce ancora una volta la necessità di un’evoluzione della formazione specifica in medicina generale, a cominciare dal suo riconoscimento accademico in Scuola di Specializzazione, non ritenendo più accettabile la continua svalutazione nei fatti del valore della formazione specifica in medicina generale e, per estensione, nell’ambito delle cure primarie».