Con 180 sì e 71 no, il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento sul Biotestamento, che quindi diventa Legge. Alla presenza di rappresentanti dell’Associazione Coscioni, che hanno assistito alla votazione dalla tribuna, dopo il voto finale i senatori hanno levato dall’Aula un lungo applauso. L’articolo 1 del provvedimento prevede che nessun trattamento […]
Con 180 sì e 71 no, il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento sul Biotestamento, che quindi diventa Legge. Alla presenza di rappresentanti dell’Associazione Coscioni, che hanno assistito alla votazione dalla tribuna, dopo il voto finale i senatori hanno levato dall’Aula un lungo applauso.
L’articolo 1 del provvedimento prevede che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Se il paziente lo desidera, può coinvolgere nella relazione di cura con il medico anche i suoi familiari. Per i minori il consenso è espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, che devono tenere conto della volontà del minore.
Snodo centrale del testo è l’articolo 3, che prevede le “Disposizioni anticipate di trattamento” (Dat): «Ogni persona maggiorenne – si legge -, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat sono vincolanti per il medico che, quindi, è esente da responsabilità civile o penale.
«Le Dat – continua il testo – devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. In caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
«Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità».