“L’importanza di informarsi sui danni coperti dalla polizza”
“Si pone il caso di un medico neurologo, libero professionista, che per alcune settimane ha avuto in cura un paziente affetto una sindrome per la quale i protocolli internazionali indicano la somministrazione di un farmaco specifico. In linea con tali indicazioni, il medico ha somministrato tale farmaco al paziente. Successivamente viene accertato che il farmaco in questione contribuisce – in soggetti predisposti – al verificarsi del fenomeno della ludopatia. Il medico viene quindi citato in giudizio – insieme agli altri sanitari ed alla struttura che lo hanno avuto in cura – per il risarcimento delle somme che il paziente ha perso al gioco d’azzardo. L’assicuratore respinge la denuncia di sinistro effettuata dal medico, affermando che la polizza copre solo i danni fisici e non quelli patrimoniali. Il medico, dal canto suo, chiede se questo modo di agire è corretto.”
In questo caso l’assicuratore si è comportato in maniera erronea. Le coperture assicurative di responsabilità sanitaria, infatti, prevedono la copertura non solo del danno fisico (il cd. danno biologico) ma anche dei danni patrimoniali conseguenziali (la perdita di reddito, le spese mediche sostenute, etc.). Queste polizze non coprono invece il danno patrimoniale puro (quello che non è conseguenza di un danno fisico, come ad esempio il danno all’immagine). Nel caso su esposto è indubitabile che il danno patrimoniale subito dal paziente (il denaro perso al gioco) sia l’effetto di un’alterazione dello stato fisico dello stesso. Pertanto, il suggerimento è di resistere al rifiuto dell’assicuratore, il quale deve assumersi l’onere della gestione del contenzioso.
Il team SanitAssicura