La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte su questo punto (vedi sez. IV 9638/00; 24573/11; 2541/15) precisando che l’infermiere svolge una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente. Recentemente, tale tematica è stata ripresa nella sentenza n. 5/18 della IV sez. della Corte di Cassazione, nell’ambito della quale si è ribadita la […]
La Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte su questo punto (vedi sez. IV 9638/00; 24573/11; 2541/15) precisando che l’infermiere svolge una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente. Recentemente, tale tematica è stata ripresa nella sentenza n. 5/18 della IV sez. della Corte di Cassazione, nell’ambito della quale si è ribadita la sostanziale differenza fra le attività del medico e dell’infermiere, sottolineando che quest’ultimo svolge un’attività professionale e dunque, non può più essere considerato un ausiliario del medico, ma un professionista del settore sanitario che, come tale, risponde direttamente delle proprie negligenze e/o omissioni. Nel caso di specie, due infermieri avevano omesso di allertare il medico di guardia in merito al peggioramento delle condizioni di un paziente successivamente deceduto; il medico, visitando il soggetto, aveva rilevato un quadro clinico e generale sostanzialmente positivo da cui non era possibile dedurre il peggioramento successivo senza alcuna indicazione da parte degli infermieri che lo stavano monitorando.
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