L’esercente la professione sanitaria, invece, risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito in adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, che rende applicabile la disciplina sulla responsabilità contrattuale valevole per la struttura sanitaria.
L’esercente la professione sanitaria, invece, risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito in adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, che rende applicabile la disciplina sulla responsabilità contrattuale valevole per la struttura sanitaria.