Recentemente il Tribunale di Modena in relazione a questa tematica ha posto in essere una delle prime applicazioni/interpretazioni della normativa sul biotestamento l. 219/18. Il Giudice tutelare rigettando l’istanza di un amministratore di sostegno ha precisato che nelle ipotesi in cui il paziente non sia nelle condizioni di decidere e, come nel caso di specie, […]
Recentemente il Tribunale di Modena in relazione a questa tematica ha posto in essere una delle prime applicazioni/interpretazioni della normativa sul biotestamento l. 219/18. Il Giudice tutelare rigettando l’istanza di un amministratore di sostegno ha precisato che nelle ipotesi in cui il paziente non sia nelle condizioni di decidere e, come nel caso di specie, in precedenza abbia manifestato una volontà contraddittoria (continuare a vivere, ma senza la trachetomia che invece a seguito del peggioramento delle sue condizioni era l’unica opzione per la sopravvivenza) “compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza sussistendo uno stato di necessità[…].”