Ai sensi dell’art. 40 del d.gls. 368/99 e successive modifiche ai medici specializzandi è richiesto un impegno per la formazione pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, dunque circa 38 ore settimanali. I medici stipulano un contratto di formazione e il […]
Ai sensi dell’art. 40 del d.gls. 368/99 e successive modifiche ai medici specializzandi è richiesto un impegno per la formazione pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, dunque circa 38 ore settimanali. I medici stipulano un contratto di formazione e il trattamento economico è composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività deve provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.