L’avv. Rango: “I ricorsi collettivi strumento ideale per tutelare il medico senza esporlo a rischi professionali”
Nuove azioni collettive in partenza per il mondo dei camici bianchi. Questa volta nel mirino ci sono quelle Aziende sanitarie che, in barba a quanto sancito dall’articolo 18 del CCNL di categoria, prorogano, oltre il termine massimo, l’affidamento dell’incarico di sostituto responsabile di U.O.
Reiterare per un tempo eccessivo un incarico di questo tipo significa non solo bloccare i concorsi previsti per legge, ma anche riservare al sostituto un trattamento economico differente.
Sanità Informazione ha approfondito il tema con l’avvocato Flavio Valerio Rango che, tracciando un quadro della situazione, spiega: “Il profilo professionale interessato, e che può fare ricorso, è quello dei dirigenti medici che svolgono, o hanno svolto, un incarico di sostituto responsabile di Unità Operativa oltre il termine di un anno. Il contratto collettivo della dirigenza medica consente all’azienda di utilizzare la sostituzione di un medico dirigente, che abbia cessato il rapporto di lavoro, esclusivamente per un termine di sei mesi, prorogabili al massimo a un anno. In tutte quelle ipotesi in cui l’azienda proroghi l’affidamento di questo incarico oltre il termine massimo, incorre in una violazione della normativa suddetta. Tutto ciò –continua Rango – legittima la richiesta per ottenere le differenze retributive tra quanto previsto per il ruolo di responsabile di Unità Operativa e quanto effettivamente percepito dal facente funzioni per il maggior tempo in cui ha svolto questo incarico”.
Particolare attenzione va però data al termine di prescrizione dei crediti retributivi rivendicati, un punto su cui l’avvocato Rango fa chiarezza: “Le scadenze vanno analizzate singolarmente, nel senso che per ogni singola posizione è necessario individuare la decorrenza del termine di prescrizione, che in questi casi è di cinque anni; inoltre – continua l’avvocato – la decorrenza andrà valutata considerando che questa matura nel corso del rapporto di lavoro. Un medico che agisce in giudizio potrà quindi richiedere esclusivamente gli ultimi cinque anni di facente funzioni, a meno che – specifica Rango – nel periodo precedente non abbia presentato un’apposita diffida: in quel caso sarà possibile estendere l’ambito di applicazione dell’azione seriale”.
E per far fronte al comprensibile timore, da parte dei medici, di avere problemi con le proprie strutture a causa di azioni di questo tipo, il legale rassicura: “Azionare un ricorso collettivo è l’ideale: così facendo si evita un’esposizione personale da parte del dirigente medico, e si solleva collettivamente la problematica nei confronti dell’azienda di appartenenza”.
Per ulteriori informazioni, un team di consulenti legali è disponibile gratuitamente al numero verde 800.122.777.