Dalla Redazione 14 Aprile 2016 18:06

Inefficacia della copertura per mancato pagamento del premio

Sono un odontoiatra ed ho in corso da anni una polizza per la mia responsabilità professionale con una primaria compagnia di assicurazione. La mia polizza scade il 31 dicembre di ogni anno, e quest’anno, di ritorno dopo due settimane di vacanza in concomitanza del capodanno ho trovato l’avviso di scadenza e di pagamento della rata. […]

di Ennio Profeta - consulente SanitAssicura

Sono un odontoiatra ed ho in corso da anni una polizza per la mia responsabilità professionale con una primaria compagnia di assicurazione. La mia polizza scade il 31 dicembre di ogni anno, e quest’anno, di ritorno dopo due settimane di vacanza in concomitanza del capodanno ho trovato l’avviso di scadenza e di pagamento della rata. Ho naturalmente provveduto subito al pagamento. Nel medesimo periodo ho ricevuto anche una lettera di lagnanze da un mio cliente riguardo un impianto che gli starebbe procurando fastidi. Per prudenza ho inviato immediatamente la copia di questa comunicazione al mio assicuratore. Questi  mi ha informato del fatto che la compagnia non può prendere in carico il sinistro in quanto comunicato dopo il periodo di tolleranza stabilito in polizza pari a 15 giorni. Vorrei sapere se, sotto il profilo giuridico /contrattuale, la risposta dell’Assicuratore sia corretta o meno.

Premesso che la mia risposta si basa sui principi generali che regolamentano la materia, che potrebbero essere smentiti dal testo della sua polizza che non ho potuto esaminare, il caso da lei descritto è regolamentato dall’art. 1901 del codice civile il quale recita in questo modo: «Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza».
Il legislatore ha pertanto inteso concedere una tolleranza di ulteriori 15 giorni nella quale la copertura è attiva. Badi bene che questo ulteriore periodo rimane efficace anche se il premio non verrà in seguito mai pagato dall’assicurato. Conseguentemente la garanzia della sua polizza non si è mai interrotta, ovvero si è interrotta per un paio di giorni (il tempo intercorso tra il 15 gennaio ed il giorno in cui lei ha versato il premio). Quindi anche i sinistri accaduti in quei 15 giorni di tolleranza saranno coperti anche se denunciati successivamente.
Qui sorge una questione speciosa. La sua polizza è regolamentata dalla clausola detta “claims made”: il sinistro, in forza di questa clausola, non è l’evento dannoso bensì la richiesta di risarcimento. La definizione che normalmente le polizze usano per la definizione di sinistro in presenza della clausola Claims Made  è più o meno questa: «La richiesta di risarcimento di cui l’assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione».
Conseguentemente l’unica ipotesi che posso fare è che il suo assicuratore stia tentando di rifiutarle il sinistro in quanto lei ne sarebbe venuto a conoscenza dopo il giorno 15 quando la garanzia era sospesa. Non credo che sarà difficile chiarire alla compagnia il fatto che Lei aveva in realtà ricevuto la comunicazione dal suo cliente durante il periodo di garanzia. Il suo è uno di quei casi “border line” nel quale si può verificare sulla propria pelle la correttezza dell’Assicuratore  ovvero se sarà necessario adire le vie legali per tutelare il proprio diritto. Ed è un altro caso ove l’aiuto di un consulente indipendente può essere molto utile.

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