Qualora dovesse intervenire una risoluzione per sopravvenuta inabilità del dipendente, essa produrrà tutte le relative conseguenze ivi inclusa la debenza dell’indennità sostitutiva del preavviso. Ciò nell’evidente considerazione dell’impossibilità di rispettare i termini previsti dall’art. 39 del CCNL del 5.12.1996 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e dall’art. 38 del CCNL del 5.12.1996 per la Dirigenza […]
Qualora dovesse intervenire una risoluzione per sopravvenuta inabilità del dipendente, essa produrrà tutte le relative conseguenze ivi inclusa la debenza dell’indennità sostitutiva del preavviso. Ciò nell’evidente considerazione dell’impossibilità di rispettare i termini previsti dall’art. 39 del CCNL del 5.12.1996 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e dall’art. 38 del CCNL del 5.12.1996 per la Dirigenza SPTA stante le condizioni di salute del dipendente impossibilitato a qualsiasi prestazione lavorativa. A tal proposito, si precisa che l’indennità in questione dovrà essere sempre corrisposta nella misura e secondo le modalità di computo prescritte dallo stesso articolo.