Durante il corso di formazione in medicina generale l’attività lavorativa è consentita entro specifici limiti. Sono ammesse solo le sostituzioni a tempo determinato (art. 19 co. 11 della l. 448/2001) dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN e si può essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica. Ulteriori attività […]
Durante il corso di formazione in medicina generale l’attività lavorativa è consentita entro specifici limiti. Sono ammesse solo le sostituzioni a tempo determinato (art. 19 co. 11 della l. 448/2001) dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN e si può essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica. Ulteriori attività al di fuori di queste non autorizzate costituiscono una violazione della normativa e non solo non consentono l’azione legale, ma sono sanzionabili.