Durante lo svolgimento del corso la legge ritiene ammissibili solo le sostituzioni a tempo determinato (art. 19 co. 11 della l. 448/2001) dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN e le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Se la sua attività rientra in queste casistiche può sicuramente presentare la richiesta di risarcimento. Diversamente, […]
Durante lo svolgimento del corso la legge ritiene ammissibili solo le sostituzioni a tempo determinato (art. 19 co. 11 della l. 448/2001) dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN e le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Se la sua attività rientra in queste casistiche può sicuramente presentare la richiesta di risarcimento. Diversamente, il corso non è stato svolto secondo le norme di legge dunque, non è opportuno avviare alcun giudizio.