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Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del CCNL dell’8.6.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA, protratta continuativamente oltre i due mesi spetta soltanto l’indennità prevista dal successivo comma 7 del medesimo CCNL. In tal senso depone la evidente limitazione testuale delle clausole negoziali in esame che non prevedono l’erogazione di un’ ulteriore retribuzione di posizione (rispetto a quella già definita in relazione all’incarico conferito nel contratto individuale di lavoro e in relazione alla graduazione delle funzioni) in caso di assunzione di incarichi di sostituzione ad interim per il verificarsi di una eccezionale e temporanea vacanza di organico.