I redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale sono sottoposti all’obbligo contributivo dell’ENPAM, Quota B. La Corte di Cassazione con la sentenza del 29 agosto 2012 n. 14684 ha stabilito che nel reddito […]
I redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale sono sottoposti all’obbligo contributivo dell’ENPAM, Quota B.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 29 agosto 2012 n. 14684 ha stabilito che nel reddito professionale soggetto alla contribuzione dovuta alla cassa previdenziale di categoria, deve ritenersi compreso, oltre quello connesso all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (nel caso dei medici, l’attività di diagnosi e cura), anche quello connesso all’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale.
Ne deriva che, tutti i redditi derivanti da attività di lavoro occasionale effettuate in ragione della competenza professionale medica, sono soggette alla contribuzione ENPAM Quota B. In particolare, le attività di docenza, i convegni e le consulenze, pur non essendo attività tipicamente professionale, presentano un nesso con la stessa e come tali rientrano tra i redditi imponibili ai fini contributivi.