Una giurisprudenza, ormai superata, riteneva che la chirurgia estetica non avesse fini curativi e da ciò faceva derivare in capo al medico un obbligo non solo di mezzi, ma di risultato in virtù del quale non solo il professionista doveva agire con diligenza e prudenza, ma anche garantire al paziente il raggiungimento del risultato vero […]
Una giurisprudenza, ormai superata, riteneva che la chirurgia estetica non avesse fini curativi e da ciò faceva derivare in capo al medico un obbligo non solo di mezzi, ma di risultato in virtù del quale non solo il professionista doveva agire con diligenza e prudenza, ma anche garantire al paziente il raggiungimento del risultato vero e proprio. Successivamente, anche a seguito di alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, l’orientamento che evidentemente poneva a carico del chirurgo estetico una responsabilità maggiore rispetto a quella di tutti i suoi colleghi, si è modificato ed è ormai pacifico che non solo la chirurgia estetica abbia una finalità anche curativa, ma che il medico in questi casi debba solo provare di avere agito in maniera corretta.