Il dirigente medico ha diritto ad essere retribuito ed indennizzato per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità in misura superiore a quella prevista dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9302 del 9 maggio 2016 ha stabilito che, quanto alla quantificazione della retribuzione prevista per i turni di reperibilità, il […]
Il dirigente medico ha diritto ad essere retribuito ed indennizzato per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità in misura superiore a quella prevista dal contratto collettivo.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9302 del 9 maggio 2016 ha stabilito che, quanto alla quantificazione della retribuzione prevista per i turni di reperibilità, il medico ha diritto al ristoro per il lavoro prestato in eccedenza all’orario di lavoro fissato contrattualmente o, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti di ragionevolezza in rapporto alla tutela costituzionale del diritto alla salute.
La Cassazione non ha condiviso, dunque, la tesi della Corte d’Appello, secondo la quale, lo svolgimento di turni in eccedenza e per un maggiore numero di ore, non può trovare ristoro in quanto spetta alla contrattazione collettiva determinarne le voci retributive.