Nonostante la recente entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili, sono ancora molti i punti interrogativi irrisolti per medici e avvocati. In arrivo un corso di formazione che fornisce tutte le risposte
In caso di intervento chirurgico su un “grande minore” (ovvero maggiore di 14 anni), chi deve prestare il consenso informato? Il genitore, il diretto interessato, entrambi? Se lo chiede Gianni Ballarani, professore straordinario di istituzioni di diritto privato nella Pontificia Università Lateranense, ponendo ai microfoni di Sanità Informazione uno dei quesiti ancora al centro del dibattito medico e legale dopo la recente approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili. La nuova normativa ha infatti regolato diversi aspetti del rapporto tra gli elementi che compongono una famiglia di fatto, ma l’evoluzione giurisprudenziale e interpretativa dei vari commi è, come sempre accade in Italia, in continuo divenire. È per questo che il medico deve curare incessantemente la propria formazione, in special modo in un ambito, quello legale, strettamente legato alla sua professione ma non per questo più facile da interpretare per un non addetto ai lavori. Di legge Cirinnà e delle sue interpretazioni se ne è parlato di recente in un convegno a Roma che presto diventerà un corso di aggiornamento professionale rivolto a medici e avvocati.
Professor Ballarani, quanto può un corso di aggiornamento di questo tipo influire sulle capacità dei singoli professionisti?
«Tanto, perché la funzione del diritto è quella di governare dal punto di vista delle regole generali la condotta dei soggetti privati. In ambito medico, le tutele accordate dal diritto al preminente interesse del minore e, secondariamente, a quello dell’adulto, hanno un riflesso diretto. Quindi è senza dubbio una buona occasione di confronto anche per capirne i limiti».
La legge Cirinnà ha preso atto delle evoluzioni sociali in corso e sta ridefinendo il concetto di famiglia in Italia. Qual è la sua portata, soprattutto con riferimento alla figura del minore?
«Quella sulle unioni civili è una legge che segna un traguardo, in parte dovuto, a tutela di situazioni giuridiche soggettive che fino adesso non avevano alcuna copertura, anche se forse poteva essere opportuna una riflessione maggiore. La copertura della posizione giuridica soggettiva del minore trova, infatti, una tutela indipendente e piena rispetto a quella degli adulti, a seguito dell’intervento legislativo del 2012 e del decreto attuativo del 2013. Forse questa stringente necessità di intervenire in modo così, lasciatemelo dire, politico, non c’era».
Parlava di consenso informato e “grandi minori”…
«È evidente che se siamo davanti a un “grande minore”, ossia un minore che abbia già compiuto i 14 anni, e si tratta di un intervento chirurgico, o anche solamente medico, si pone il problema di chi debba prestare il consenso. Esclusivamente l’adulto? E se il minore è contrario? Allora in questi ambiti è evidente che la riflessione è aperta. Di fronte a un grande minore, il massimo sarebbe l’affiancamento dell’adulto al minore stesso nel processo decisionale e la richiesta da parte della struttura sanitaria e del medico della doppia firma».