La responsabilità del professionista non sussiste quando il cattivo esito all’oggetto del contratto non va a buon fine per una responsabilità del paziente, lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17405 del 30 agosto 2016. In particolare il medico non è responsabile quando: La causa del danno non fu opera del medico ma […]
La responsabilità del professionista non sussiste quando il cattivo esito all’oggetto del contratto non va a buon fine per una responsabilità del paziente, lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17405 del 30 agosto 2016.
In particolare il medico non è responsabile quando: