La responsabilità per mancato consenso informato del paziente
Sono un odontoiatra ed esercito a Milano nel mio studio medico personale. Qualche tempo fa un mio paziente mi ha citato in giudizio per danni che gli avrei procurato durante un intervento di implantologia. In particolare il paziente sosteneva la sua richiesta di risarcimento asserendo che l’intervento era stato effettuato senza l’ottenimento di un suo valido consenso informato. Ho presentato regolare denuncia al mio assicuratore: questo ha rifiutato di prendere in carico la pratica affermando che la fattispecie della carenza di consenso informato non è previsto nella polizza da me sottoscritta. Può per cortesia dirmi se la posizione dell’Assicuratore è legittima ed in questo caso illustrane i motivi? Grazie per la risposta.
La risposta alla prima questione, quella riguardante la correttezza del rifiuto dell’assicuratore, è semplice: se la polizza di assicurazione prevede espressamente la esclusione dalle garanzie delle richieste per mancato consenso informato, allora rimane poco da discutere: la garanzia non c’è. Controlli cosa dice il suo contratto e quindi agisca conseguentemente nel rapporto con il suo assicuratore.
La risposta alla seconda questione è più articolata. I motivi per i quali gli assicuratori (ma, badi bene, non tutti gli assicuratori) escludono dalla garanzia il mancato consenso informato sono di due nature diverse.
In primo luogo questa esclusione è la risposta ad un notevole e preoccupante aumento di tali richieste, più spesso i pazienti invocano il mancato consenso quando altre motivazioni risultano deboli, se non infondate.
In secondo luogo gli assicuratori ritengono che il loro rifiuto sia legittimamente sostenibile in quanto il mancato consenso del paziente risponderebbe ad un diverso profilo di responsabilità del medico; in effetti questo principio prescinde da verificarsi dell’effettivo danno, all’integrità fisica. La peculiarità della professione medica comporta che questa incida naturalmente sul diritto fondamentale di ciascuno alla propria integrità psico-fisica. Tuttavia appare altrettanto naturalmente impossibile curare il paziente senza incidere sulla sua integrità fisica. Quindi il consenso informato costituisce proprio lo strumento che consente al medico di intervenire legittimamente sulla persona. Da questa, necessariamente semplicistica, spiegazione emerge che la tipologia di danno da mancato consenso potrebbe assumere anche un profilo penale (lesioni volontarie) e comunque non risulta strettamente correlato all’effettivo danno procurato; tutto ciò ben diversamente da quello che si rileva nell’accertamento della responsabilità professionale sempre da legare ad un danno fisico effettivamente procurato.
In conclusione non mi rimane che consigliarle di scegliersi per il futuro una compagnia che non escluda dalla garanzia il mancato consenso informato.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura