Lavoro e Professioni 26 Settembre 2016 16:03

Ma l’adozione di franchigie e scoperti da parte dell’assicuratore è un atto vessatorio?

Sono un ortopedico libero professionista che opera presso alcune strutture private. Avevo in corso da molti anni una polizza di responsabilità professionale che mi è stata purtroppo disdettata a seguito di una mia denuncia di sinistro per la quale in verità la compagnia non ha versato neanche un euro, essendo stato dimostrata la mia totale […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono un ortopedico libero professionista che opera presso alcune strutture private. Avevo in corso da molti anni una polizza di responsabilità professionale che mi è stata purtroppo disdettata a seguito di una mia denuncia di sinistro per la quale in verità la compagnia non ha versato neanche un euro, essendo stato dimostrata la mia totale assenza di responsabilità. Pur tuttavia la compagnia è stata irremovibile nella disdetta al mio contratto. Mi sono trovato quindi nella necessità di reperire un assicuratore disponibile ad riassicurarmi. Infatti per me la polizza era ed è una cosa fondamentale in quanto  costituisce la condizione essenziale per esercitare la professione. È stata un’impresa ardua. Sembra infatti che un medico “portatore di un sinistro ” – anche se  questo non ha provocato alcun esborso – sia un appestato che tutti vogliono evitare! Mi sono affidato al mio abituale assicuratore al fine di risolvere la questione. Mi è stata proposta una polizza al prezzo di poco inferiore a € 20.000,00 ed in aggiunta con una franchigia ed uno scoperto di importo elevato (scoperto del 10% del valore di ogni danno con il massimo di € 25.000,00). La cosa che più mi ha sorpreso, ed anche irritato, trascurando il livello esagerato del premio, è proprio questa franchigia per la quale per ogni eventuale sinistro, mi è stato spiegato, dovrò sborsare di tasca mia € 25.000,00. Nonostante mi sia stato spiegato che l’inserimento di questa clausola dipende dalla mia specializzazione ,considerata ad alto rischio, io continuo a pensare che si tratti di una condizione veramente iniqua. Mi può spiegare la ratio di questa clausola e come praticamente opera in caso di sinistro?

 

La ragione per la quale all’origine gli Assicuratori hanno introdotto nei contratti questa clausola è duplice. In primo luogo essi intendevano sensibilizzare maggiormente i loro clienti a conformarsi a comportamenti diligenti e scrupolosi evitando il verificarsi di danni. Quale strumento più convincente di quello di farli partecipare all’onere del risarcimento! Questa motivazione vale ancor più relativamente a quegli assicurati che hanno dimostrato di essere maggiormente esposti ai sinistri. In secondo luogo gli Assicuratori ritengono che l’applicazione di una franchigia  , eliminando l’onere dei piccoli danni che risultano ripetitivi , possa contribuire a contenere il premio assicurativo. Ambedue queste motivazioni, a mio parere, non sono applicabili al rischio di un ortopedico. Non credo infatti che Lei abbia bisogno della “minaccia della franchigia” per comportarsi sempre in maniera attenta e professionale”. D’altra parte ritengo che la sua professione   sia potenzialmente esposta a rischi di particolare severità e non certo ad uno stillicidio di piccoli danni. Possiamo quindi considerare la sua franchigia una specie di eventuale premio aggiuntivo posticipato. Purtroppo questa è l’attuale situazione del mercato assicurativo nel quale la Domanda di assicurazione e ampiamente superiore all’Offerta. In questa congiuntura, ormai consolidata, le compagnie di assicurazioni esercitano la propria attività seguendo criteri puramente economici. Non si può certo biasimarle per questo, anzi dovremmo ringraziare quel modesto numero di assicuratori che ancora operano nelle coperture della responsabilità sanitaria! Per concludere, quanto al funzionamento del “combinato composto di scoperto e franchigia”: nella sua polizza esso funziona in questo modo: “Per ogni sinistro  Lei parteciperà all’onere di un eventuale risarcimento con una percentuale del 10% della somma risarcita, ferma una somma massima a suo carico di € 25.000,00” . Questa somma aggiunta al premio anticipato rappresenta in pratica il costo massimo a suo  carico per la copertura del suo rischio professionale.       Ma si consoli c’è di peggio! Ho visto polizze ove la somma di € 25.000,00 non costituisce la somma massima a carico del medico assicurato, bensì la somma minima. Questo significa che i danni fino ad € 25.000,00 sono a carico esclusivo dell’assicurato il quale comunque risponde sempre per il 10% dei danni di entità superiore.

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