In linea generale, vige la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie sull’indizione di nuovi concorsi, con conseguente dovere di motivazione per la PA che intenda discostarsene. Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che consentono di derogare al principio preferenziale dello scorrimento, giustificandosi la copertura del posto mediante pubblico concorso senza necessità di specifica motivazione, per via […]
In linea generale, vige la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie sull’indizione di nuovi concorsi, con conseguente dovere di motivazione per la PA che intenda discostarsene.
Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che consentono di derogare al principio preferenziale dello scorrimento, giustificandosi la copertura del posto mediante pubblico concorso senza necessità di specifica motivazione, per via delle differenze in termini di requisiti di partecipazione, prove di esame, specificità dei profili professionali.
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4078) ha ritenuto legittimo l’operato di una azienda sanitaria che non avrebbe garantito la precedenza alle procedure di scorrimento rispetto all’indizione di nuovi concorsi perché con il nuovo concorso, avrebbe selezionato del personale diverso rispetto a quello di cui alle precedenti graduatorie di concorso, utilizzando delle prove selettive anch’esse diverse.