La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18536 del 21 settembre 2016 ha affermato che la disciplina concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata […]
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18536 del 21 settembre 2016 ha affermato che la disciplina concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”.