L’anatocismo bancario, la pratica che consente ad una banca di calcolare interessi su interessi di mora nei conti correnti, è stato reintrodotto dalle nuove regole in vigore dallo scorso primo ottobre. Era dal gennaio del 2014 che una norma aveva vietato alle banche di produrre questo tipo di interessi. Con le modifiche del primo ottobre, […]
L’anatocismo bancario, la pratica che consente ad una banca di calcolare interessi su interessi di mora nei conti correnti, è stato reintrodotto dalle nuove regole in vigore dallo scorso primo ottobre. Era dal gennaio del 2014 che una norma aveva vietato alle banche di produrre questo tipo di interessi. Con le modifiche del primo ottobre, però, ciò che era stato abolito neanche due anni fa, tornerà dalla finestra. Perché se è vero che, anche con le ultime modifiche, almeno in teoria c’è bisogno di un accordo in tal senso tra istituto bancario e cliente, se l’accordo non c’è scattano interessi di mora molto consistenti. Ed ecco dunque tornare l’anatocismo bancario che credevamo morto.
L’articolo 3, terzo comma, del Decreto Ministeriale Applicativo sancisce inoltre che «nei rapporti di conto è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre corrente o di conto di pagamento».
Gli interessi vanno dunque calcolati il 31 dicembre (anche se il rapporto viene aperto nel corso dell’anno) e devono essere raccolti con cadenza annuale, mentre diventano esigibili a partire dal primo marzo successivo. Nel caso in cui il rapporto tra banca e cliente dovesse chiudersi, gli interessi sono immediatamente esigibili.