Nel mondo della nutrizione e della dietetica, dove sempre più spesso è la confusione ad essere protagonista, la Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e delle PSTRP e ANDID (Associazione maggiormente rappresentativa dei Dietisti) danno il loro contributo a un’informazione obiettiva. «Sul Dietista – commenta il presidente della Federazione Alessandro Beux – da troppo tempo vengono veicolate informazioni errate, fuorvianti e di conseguenza denigranti, presenti anche su alcuni siti istituzionali
“Il dottore ha detto che devo mettermi a dieta”. Da chi devo andare? Dal Dietista o dal Nutrizionista? Nominativi simili ma che spesso creano confusione in chi si avvicina alle diete. Ma chi sono queste figure così importanti e cosa fanno?
Con l’aiuto dell’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) l’Ordine TSRM e PSTRP che racchiude 19 professioni sanitarie cerca di fare chiarezza.
In Italia il Dietista, il cui profilo professionale è stato normato col DM 744/94, è il professionista sanitario laureato (SNT/3) che:
Nello specifico il Dietista lavora in autonomia, prestando la propria opera sia in ambito pubblico, nel Sistema sanitario nazionale, che in quello privato, sia in regime di lavoro dipendente che libero professionale.
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Anche sull’aggettivo nutrizionista, che spesso viene fatto seguire alla qualifica professionale di medico, biologo, ecc…, occorre far chiarezza: non esiste nessuna norma dello Stato che riconosce il nutrizionista quale professione sanitaria a sé stante.
A livello internazionale, come affermato sia da ICDA (International Confederation of Dietetics Associations) che da EFAD (European Federations of Associations of Dietetics Associations) si concorda sul fatto che “tutti i Dietisti sono nutrizionisti, mentre non tutti i nutrizionisti sono Dietisti”.
In ambito internazionale, infatti, già dal 2014, ICDA definisce così il Dietista Nutrizionista: “È il professionista che applica la scienza dell’alimentazione e della nutrizione per promuovere la salute, prevenire e trattare le patologie ottimizzando la salute di individui, gruppi, comunità e popolazione”.
A livello europeo EFAD ha così definito il Dietista: «Una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all’alimentazione e all’educazione di gruppi di persone e di individui sia in stato di salute, sia di malattia».
«Purtroppo, queste specificità non sono ancora così chiaramente conosciute», spiega Massimiliano Paganini (Coordinatore del Gruppo per gli Aspetti giuridici e medico-legali della Federazione).
Relativamente alla prescrizione, occorre peraltro precisare che in Italia, secondo la legislazione vigente, essa è attività tipica del laureato in medicina e chirurgia, compresa quella relativa alla dieta più appropriata (cioè al trattamento dietetico-nutrizionale), laddove questa assuma il carattere della terapia in persone affette da patologia. Pertanto, nel caso in cui il medico, sulla base della propria diagnosi clinica, attivi il percorso di assistenza nutrizionale, il Dietista lo implementa collaborando con la persona assistita -e/o suo familiare, caregiver, ecc…-, adottando una pratica professionale basata sulle prove di efficacia, con l’autonomia e la responsabilità che sono proprie di ciascuna professione sanitaria.
Possiamo affermare che il Dietista, ai sensi di legge, per formazione e abilitazione, è l’unico professionista sanitario autorizzato ad attuare l’assistenza nutrizionale in tutte sue fasi: valutazione, diagnosi, intervento, monitoraggio e rivalutazione.
È importante sapere che il corso di laurea triennale in dietistica continua a essere il percorso di studi più completo in ambito di nutrizione e dietetica, essendo anche l’unico, nel suo ambito, che prevede almeno 3mila ore di tirocinio formativo, e che non può pertanto essere ritenuto meno importante di quello fatto da altri professionisti con laurea magistrale, sia perché tutti i professionisti sanitari, Dietista compreso, possono essere in possesso anche della laurea magistrale specifica della propria area (nel caso del Dietista LM – SNT3), sia perché le competenze del professionista si valutano sui contenuti dei piani didattici e sugli obiettivi formativi dei corsi di laurea, e non soltanto in base alla loro durata.
«Spiace constatare ancora una volta – osserva Beux, Presidente della Federazione Nazionale TSRM PSTRP – che si debba continuare a spendere tante energie per ribadire concetti scontati, poiché supportati da normative e percorsi formativi ventennali, quando tali energie potrebbero essere più utilmente impiegate per combattere chi invece esercita una professione sanitaria in modo abusivo».
In tale contesto, l’Ordine nazionale dei TSRM e delle PSTRP dà la propria disponibilità a un sereno e costruttivo confronto con Istituzioni ed enti sussidiari dello Stato sulla tematica in questione.