A dicembre scade il triennio formativo 2017-2019, al lordo di esoneri goni professionista deve aver maturato 150 crediti. Regole stringenti per l’estero: perché possa essere riconosciuta, la formazione all’estero deve essere svolta presso soggetti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) o, nel caso in cui questo non avvenga, è necessario che sia fatta in uno dei Paesi indicati dalla Commissione Ecm
Manca poco ormai alla fine del triennio formativo 2017-2019 e per tanti professionisti è tempo di correre ai ripari e completare i crediti mancanti della Formazione ECM. Non fanno eccezione i farmacisti che si interrogano sulla formazione all’estero. Come riporta il sito Farmacista 33, emergono dubbi anche alla luce delle novità contenute all’interno del Manuale della formazione del professionista sanitario in vigore da gennaio.
LEGGI ANCHE: FORMAZIONE ECM, FNOMCeO E ORDINI AVVIANO I CONTROLLI PER I MEDICI NON IN REGOLA
«Come si ricorderà, l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 del farmacista è pari a 150 crediti al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni (tra le quali è compresa anche quella, riconosciuta di default a tutti gli iscritti all’Albo, per l’iscrizione al Dossier formativo di gruppo, pari a 10 crediti per la sola partecipazione) – scrive Francesca Giani su Farmacista 33 -. Le regole generali prevedono, come ricapitolato anche dalla Guida resa disponibile da Fofi, che almeno il 40% del fabbisogno sia raggiunto mediante attività formative erogate dai Provider. Questo comporta che c’è un tetto del 60% del fabbisogno, che può essere maturato anche mediante crediti derivanti dall’attività di docenza e attività di formazione individuale, non erogata quindi da Provider».
Il capitolo formazione individuale prevede attività di ricerca scientifica, attività cliniche, tutoraggio individuale, cioè svolto dai farmacisti in favore dei tirocinanti universitari, che consente di ottenere il riconoscimento di 1 credito ogni 15 ore di attività, attività di autoformazione, per la quale si rimanda agli approfondimenti pubblicati. «Complessivamente – si legge nell’articolo – non può superare il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale e può avvenire anche mediante lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi Ecm. Il conteggio è in funzione dell’impegno orario autocertificato».
LEGGI ANCHE: ECM, SILERI: «GIUSTO RICHIAMARE I COLLEGHI ALL’OBBLIGO, ACCELERARE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE CREDITI»
Rientra nella formazione individuale anche la formazione all’estero. Perché possa essere riconosciuta, la formazione all’estero deve essere svolta presso soggetti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) o, nel caso in cui questo non avvenga, è necessario che sia fatta in uno dei Paesi indicati dalla Commissione Ecm. «Proprio su questo punto – continua Giani – era intervenuta la delibera del 25 ottobre della Commissione nazionale Ecm che aveva allargato di fatto la lista dei Paesi riconosciuti: oggi comprende i 28 Stati Ue e altri 21, quali per esempio Usa, Giappone, Singapore, Canada, e così via».
La lista Leef contiene tutti gli Enti esteri di formazione riconosciuti. In ogni caso, il fatto che un ente che eroga formazione all’estero sia o meno compreso in questa lista è determinante: se lo è, infatti, si ha diritto al riconoscimento del 100% dei crediti (1 per ora, con un aumento rispetto all’anno scorso), per un massimo di 50 crediti, e c’è la possibilità di seguire il corso a distanza, novità di quest’anno. Se invece l’ente non è inserito nella Leef, viene riconosciuto il 50% dei crediti maturati, con un massimo di 25 crediti. In questo caso, non è prevista Fad.