Un vademecum del sindacato Anaao-Assomed ha provato a riassumere i punti qualificanti del contratto della dirigenza medica. Ma su molti aspetti le interpretazioni dei sindacati firmatari e quelli contrari divergono. Ecco una mappa con le diverse posizioni
Solo una settimana fa si chiudeva in ARAN la lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto dei medici, veterinari e dirigenti del Ssn per gli anni 2016-2018. Una firma giunta a notte fonda (precisamente all’1,55 di mercoledì 24 luglio) che ha visto però spaccarsi il mondo sindacale medico: da una parte Anaao-Assomed, i confederali Cgil-Cisl-Uil, Fassid, Aaroi-Emac e Fvm, dall’altra Cimo, Anpo-Ascoti-Fials e Fesmed oggi riuniti nel “Patto per la professione medica”.
Il contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Il testo della pre-intesa passa ora all’esame della Corte dei Conti e del Governo per le verifiche di competenza prima della firma definitiva delle organizzazioni sindacali.
I sindacati firmatari hanno celebrato gli “oltre 200 euro di aumento mensile” definendo l’intesa «la migliore possibile date le condizioni attuali», il fronte dei contrari guidati da Cimo ha proclamato lo stato di agitazione parlando di «arretramento della regolamentazione di istituti normativi qualificanti del rapporto di lavoro della dirigenza medico-veterinaria».
Questo il testo integrale della pre-intesa:
LEGGI IPOTESI CCNL AREA SANITA’ 2016-2018
Ecco ora punto per punto le principali novità del contratto e le diverse interpretazioni fornite dai sindacati.
AUMENTO ECONOMICO
Anaao Assomed, in un vademecum per gli iscritti, parla di un aumento economico medio a regime di 217 euro lordi per 13 mensilità che «deriva dalla stessa percentuale di aumento destinata a tutto il pubblico impiego, sia della Dirigenza che del comparto, in linea anche con gli aumenti della medicina convenzionata». Diversa l’interpretazione di Cimo: «L’incremento reale è di 130 euro lordi mensili ha sottolineato a Sanità Informazione Guido Quici, Presidente del Patto per la professione medica – smentendo l’aumento medio di 200 euro al mese -. Poi ci sono altre risorse destinate a retribuzioni di risultato o alle guardie, trattenute sul TFS e medici condotti; ma il medico che sta in ospedale e non fa turni può arrivare al massimo a 130 euro, a cui si somma l’indennità di specialità medica, rivalutata nella cifra di 5,5 euro al mese».
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LAVORO DISAGIATO
Parte dal 1 gennaio 2019 un aumento per il lavoro disagiato di 30 milioni di euro, incrementale negli anni successivi, solo per la dirigenza medica e sanitaria, che ha contribuito a portare l’indennità di guardia a 100 euro per turno (120 per il Pronto soccorso). Dopo la pronta reperibilità notturna sarà obbligatorio avere il turno pomeridiano e rispettare la normativa sui riposi.
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CARRIERA
Questo è uno dei punti su cui sono state maggiori le diversità di veduta dei sindacati. Secondo Anaao- Assomed tutti avranno una progressione economica dopo 5, 15 ed anche dopo 20 anni di servizio. Viene strutturata una nuova carriera professionale, con la previsione di 9mila nuovi incarichi professionali non legati a compiti gestionali e valori economici di posizione fissa che si intrecciano con quelli di direzione di struttura. «Da sottolineare il significato dell’obbligo di utilizzare i residui dei fondi di posizione per incrementare il numero e il valore degli incarichi e del possibile travaso tra salario di risultato e quello di posizione, invertendo il percorso preferito dalle Aziende», continua Anaao. Ribadito «l’obbligo dell’integrale destinazione delle risorse nell’anno di riferimento» norma non esplicitamente sancita nei contratti e fonte di impropri e opportunistici differimenti. Su questo punto la posizione di Cimo e del Patto per la professione medica diverge: «Il contratto riorganizza la carriera del medico, ma ne stoppa la crescita con limitazioni quantitative eccessive degli incarichi dirigenziali più elevati, siano essi manageriali o professionali, inibendo la necessaria osmosi tra i due percorsi di sviluppo e lasciando il Direttore Generale libero di assegnare gli incarichi di maggior contenuto professionale senza aver preventivamente fissato le regole cui anche il medesimo deve soggiacere, affinchè le sue scelte non risultino essere il mero esercizio dell’arbitrio, in barba alla tanto sbandierata, ma solo a parole, meritocrazia» sottolinea una nota. Altro punto dolente, secondo Cimo, è quello del fondo unico: «Nella costituzione di fondi unici verticali per le categorie della dirigenza sanitaria cui si applica il contratto – non già armonizzati, secondo legge, ma unificati -, ammette che la retribuzione della dirigenza sanitaria non medica e della dirigenza infermieristica siano finanziate sostanzialmente con i fondi della dirigenza medica, stante la penuria delle loro dotazioni di provenienza. Inoltre secondo CIMO «prevede che la RPMU (parte fissa della retribuzione di posizione), definita in valori identici per tutti i dirigenti dell’area, sia soggetta a cospicui squilibri tra i singoli dirigenti a seconda della categoria professionale di appartenenza e che il relativo finanziamento avvenga non già con il ricorso a nuove risorse ma attingendo a quelle già disponibili, svuotando in tal modo le risorse disponibili per finanziare gli elementi accessori della retribuzione».
RECUPERATA L’ANZIANITÀ PERDUTA
Tutti i periodi lavorati anche discontinui e a tempo determinato sono utili per il raggiungimento delle soglie di anzianità e il relativo trattamento economico sia per la retribuzione di posizione fissa (a 5, 15 e 20 anni) che per l’indennità di esclusività di rapporto (a 5 e 15 anni). Fino ad ora non era così (interruzioni anche di un giorno azzeravano l’anzianità sia per la posizione che per l’esclusività, il tempo determinato non era utile per il raggiungimento dell’anzianità di 5 anni per gli incarichi e la retribuzione di posizione). «Per moltissimi si tratta di una vera e propria ricostruzione di carriera con un anticipo dei traguardi professionali ed economici senza dover attendere il rinnovo dei contratti nazionali» sottolinea Anaao Assomed.
GIOVANI NEOASSUNTI
Su questo punto i sindacati si sono mostrati uniti. Tutti i Dirigenti medici e sanitari anche neoassunti e con meno di cinque anni hanno diritto non solo ad un incarico, ma ad una retribuzione di posizione fissa di 1.500 euro, un vero piede di partenza salariale, cui andrà aggiunta l’eventuale retribuzione di posizione variabile aziendale. Questo, insieme con il recupero dell’anzianità e la valorizzazione economica delle guardie, costituisce un doveroso incentivo per il reclutamento dei giovani nella sanità pubblica. Fino ad oggi non era così: in tutti i contratti dei medici degli ultimi 25 anni i giovani sotto i 5 anni (peraltro calcolati senza i periodi discontinui e a tempo determinato) erano con una retribuzione di posizione fissa e garantita pari a zero.
PENSIONI E LIQUIDAZIONE
Il contratto ha trasferito parti variabili soggette a negoziazione preventiva, valutazioni e non raramente a differimenti, anche con ribaltamenti su anni successivi in voci mensili fisse, garantite, ricorrenti, prontamente esigibili. Mediamente la posizione fissa dei medici è aumentata di 2.075 euro annui lordi e quella dei dirigenti non medici di 1900 euro. Questi incrementi si sommano all’incremento del tabellare (1.950 euro comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale) del 4,5%. Significa ridurre la discrezionalità aziendale in termini di risorse e sveltirne l’erogazione, ma anche conseguire evidenti benefici previdenziali. L’aumento delle voci fisse pensionabili e utili per la liquidazione determinano evidenti benefici previdenziali.
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NUOVE TUTELE
Tra le novità: salario intero, compreso il trattamento accessorio, per il congedo di maternità e di paternità. Monte ore annue di 18 ore per assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche senza decurtazioni stipendiali. Ulteriore monte ore di 18 ore annue per assenze per particolari motivi personali e familiari retribuite. Ferie estive garantite (15 giorni) nel periodo 15 giugno–15 settembre per i dipendenti con figli nella scuola dell’obbligo.
RIPRESA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Pur con i limiti della legge Brunetta che è stata emanata dopo l’ultimo contatto normativo (sottoscritto per il quadriennio 2006-2009) e solo marginalmente corretta, qualche possibilità di confronto con le amministrazioni. Possibili ed esplicitate alcune priorità che possono essere affrontate unitariamente dalle OOSS. In sede di organismo paritetico si potrà esonerare da guardie e reperibilità il personale con più di 62 anni ed implementare dal 3 al 7% la percentuale di part-time. Secondo Cimo il contratto «ridimensiona pesantemente il ruolo delle rappresentanze sindacali in sede locale (anche a prescindere dalla importanza numerica della loro rappresentatività) nei fatti ridotte a semplici uditori delle iniziative datoriali, senza la possibilità di poter interloquire in proposito e incentivando il rinvio a “discipline legislative regionali”, anticamera dell’autonomia differenziata anche in materia contrattuale».
PARTE NORMATIVA
«Al di là di obblighi di legge non vi è stato alcun arretramento significativo della parte normativa» chiarisce Anaao. «Netta la distinzione tra responsabilità disciplinare e dirigenziale. Marginali le modifiche della normativa sull’orario di lavoro e confinate a “ragioni eccezionali”. Evitate deroghe pericolose. Bloccata la frammentazione dei 15 giorni di ferie. Sarebbe stata bloccata la deroga di 11 ore di riposo. Su questo punto nella la differenza di visione con i sindacati non firmatari: secondo Cimo il contratto «vincola la presenza in servizio nell’ambito di un orario di lavoro di fatto senza regole, la cui quantificazione media di 48 ore settimanali è incrementata fino ad un periodo di riferimento semestrale». Inoltre «consente che la pronta disponibilità possa essere utilizzata anche oltre gli attuali servizi notturno e festivo mantenendo un livello di sotto retribuzione della pronta disponibilità». Sarebbe poi eliminato il riposo di 11 ore consecutive qualora il dirigente medico sia chiamato in servizio di pronta disponibilità poiché la chiamata sospende (non interrompe) il riposo. Inoltre «prolunga da 12 a 18 mesi il periodo di durata della sostituzione su posto vacante nell’attesa dell’espletamento delle procedure atte alla sua copertura» ed esclude «che l’aspettativa per l’assunzione di altro incarico, durante il relativo periodo di prova, sia un diritto ma la rende una concessione dell’amministrazione».
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MASSA SALARIALE DEI MEDICI E DEI SANITARI
Dal prossimo contratto gli aumenti saranno calcolati su tutta la massa salariale, compresa l’indennità di esclusività. Quella che era nei contratti precedenti una dichiarazione congiunta è diventata norma nell’ultima legge di bilancio. Questa è stata una delle battaglie dell’intersindacali medica sin dall’inizio delle trattative.
CONTENZIOSI
Secondo CIMO il contratto prevederebbe nei casi di apertura di procedimenti in sede civile e penale che coinvolgono i dirigenti medici, «la libera scelta del legale e del consulente tecnico fiduciario senza autorizzazione dell’azienda, escludendo però che la relativa spesa sia posta a carico dell’amministrazione nei casi di proscioglimento o di conclusione favorevole del procedimento».